Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; court declares case extinguished under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the case extinguished after the plaintiff, Nova Milanese Municipality, withdrew its cassation appeal on September 12, 2023. The opposing parties accepted this withdrawal, leading the court to apply Article 391 of the Civil Procedure Code to terminate the proceedings. Consequently, the court ruled that no further costs were applicable since the measure of additional unified contribution fees does not apply to withdrawn appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings, precluding the application of additional unified contribution fees which are reserved for rejected or inadmissible appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1525/2021 R.G. proposto da : COMUNE NOVA MILANESE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASTELLO TESINO 36, presso lo studio dell’avvocato DONATIELLO MARIA (-) rappresentato e difeso dall'avvocato GRAVALLESE ANTONIO (GRVNTN73T01H501G) -ricorrente- contro SCURATTI FRANCO, SCURATTI MARCO, SCURATTI ALESSANDRO, CASTOLDI LUIGIA, CONTI MAURIZIO, CONTI ENRICO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CERESIO 24, presso lo studio dell’avvocato ACQUAVIVA CARLO (CQVCRL63L28H501L) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CONFALONIERI MARIO (CNFMRA68R12F704P) -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
MILANO n. 2130/2020 depositata il30/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Rilevato che: 1.il Comune di Nova Milanese ricorreva con due motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe confermativa della sentenza di primo grado di annullamento, per difetto di presupposto impositivo, degli avvisi di accertamento per Ici degli anni dal 2012 al 2015 emessi nei confronti degli odierni controricorrenti;
2. il 12 settembre 2023 il Comune ha depositato atto di rinuncia al ricorso e il giorno successivo i controricorrenti hanno depositato atto di accettazione della rinuncia;
3. in ragione di ciò che precede, deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.. Le spese sono compensate come da atti di rinuncia e di relativa accettazione;
4. non vi è luogo ad applicazione dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Come la Corte ha innumerevoli volte affermato, la norma, “che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (per tutte, Cass.12 novembre 2015, n. n.23175); PQM dichiara estinto il giudizio a