Tax court declares tax litigation extinguished due to administrative listing of case closure under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Regional Tax Commission declared the tax litigation extinguished after the Revenue Agency listed the case's closure in the statutory directory. The Revenue Agency argued that this listing, pursuant to the new law, confirmed the regular definition of the dispute and the absence of any denial of the tax assessment. The court upheld this procedural outcome, ruling that the listing alone sufficed to terminate the proceedings without requiring a formal denial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The listing of a tax case in the closure directory constitutes regular definition of the dispute and extinguishes the proceedings, barring further action unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3966/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro RETE FERROVIARIA ITALIANA, rappresentata e difesa in secondo grado dall’Avv. BASILAVECCHIA MASSIMO, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della SICILIA SEZ. STACCATA MESSINA, n. 6309/16/2022,depositata in data 11/07/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL