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Decreto — n. 27860/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal declaring tax litigation extinguished by legislative decree.

Numero d'incarto Decreto — n. 27860/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal filed by the Revenue Agency against the Regional Tax Commission's decision to dismiss the proceedings as inadmissible. The Regional Court had found the tax litigation extinguished pursuant to Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022 following the transmission of the list of extinguished judgments. Consequently, the Cassation Court upheld the extinction of the proceedings and the allocation of costs to the party who advanced them, rejecting the Agency's challenge.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a legislative decree explicitly directs the reduction of time limits for declaring the extinction of tax litigation judgments, the transmission of the list of extinguished cases legally terminates the proceedings, and costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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tax litigation extinction legislative decree 197/2022 procedural termination costs allocation revenue agency appeal judicial extinguishment tax procedure law contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l.n. 13 del 2023
8350/14/2022,depositata in data 07/10/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.n.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7571/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MARINO VINCENZO, MARINO BALDASSARRE, FONDI - METAL S.R.L., rappresentati e difesi in secondo grado dal Prof. SAMMARTINO SALVATORE, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della SICILIA n. 8350/14/2022,depositata in data 07/10/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL P