Cassation court dismisses tax agency appeal declaring tax litigation extinguished by legislative decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the tax agency's appeal against a regional tribunal ruling that extinguished the tax litigation. The regional court found that the legislative decree explicitly declared the process extinguished upon listing the case, noting no formal denial of the tax assessment existed. Consequently, the court upheld the lower decision, ruling that the statutory provision for automatic extinction took precedence over the agency's request for a hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a legislative decree explicitly declares a tax litigation process extinguished upon listing, the court must uphold the extinction and deny requests for a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7562/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro FONDI - METAL S.R.L., rappresentata e difesa in secondo grado dal Prof. SAMMARTINO SALVATORE, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della SICILIA n. 8342/14/2022,depositata in data 07/10/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL P