Italian tax court declares tax litigation extinguished due to administrative listing of case closure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished after the Regional Tax Commission confirmed the case's closure via an administrative list. The Agency of Revenue argued that the listing under specific 2022 and 2023 laws documented the regular definition of the dispute, rendering further proceedings unnecessary. The court ruled that since the procedural conditions for extinction were met, the process terminated with costs remaining with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197/2022; Art. 391 c.p.c.: When a tax dispute is formally listed as closed by the tax authority under the specified legislative framework, the judicial process is automatically extinguished, barring a request for a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7121/2023R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MOTTOLA ANTONELLA, rappresentata e difesadall’Avv. FALCONE GIUSEPPE, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della CALABRIA n. 3187/04/2022,depositata in data 21/10/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 1 97 del 2022 e l’assen za , allo stato,di diniego ai sensi del comma 200 dell a medesima disposizione ; che, pertanto, ai sensi del comma 198dell’art. 1cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che,ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCE