Cassation court allows refund claim by rejecting lower court's dismissal due to failure to assess collaborative work impact on income.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tribunal's decision denying a tax refund. The taxpayer argued she lacked independent organization because she employed another lawyer, while the lower court dismissed this based on her use of minimal equipment. The supreme court ruled that the lower court erred by ignoring the continuous collaboration with the other lawyer, which could have increased her productivity and income, thus failing to meet the burden of proof required to deny the refund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, comma 1 e 3, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 2697 cod. civ.: The requirement of independent organization is absent only when an employee performs generic secretarial duties; otherwise, the court must verify if the collaboration contributed to the taxpayer's productivity and income.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 2 5 605 / 20 22 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 -ricorrente - contro TOZZI ELISABETTA, elettivamente domiciliat a presso l’Avv. Luca Lo Bosco in ROMA, VIA PIO ALBERTELLI, N. 1 , rappresentata e difesa dall’Avv. PIETRO PIROLI come da procura allegata al controricorso - controricorrente - avverso la sentenza n. 1513/18/2022 della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, depositata il 30 marzo 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26 settembre2023 dal consigliere dott. Francesco Cortesi . Rilevato che:
1. Il 16 agosto 2016 l’avvocato Elisabetta Tozzi chiese all’amministrazione finanziaria il rimborso dell’Irap versata negli anni compresi fra il 2011 e il 20 15 , deducendo di aver svolto la propria attività nell’insussistenza del requisito di autonoma organizzazione. Alla richiesta fece seguito il diniego espresso dell’Amministrazione, che la contribuente i mpugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Frosinone. Il ricorso venne respinto.
2. La sentenza fu vittoriosamente appellata dalla Toz zi innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio- sez. staccata di Latina. I giudici regionali rilevarono che il provvedimento di diniego poggiava esclusivamente sul fatto che la Tozzi aveva corrisposto compensi ad altri avvocati per attività di consulenza. In tal senso, richiamarono la giurisprudenza di legittimità che aveva individuato la sussistenza del presupposto impositivo nella duplice e concorrente circostanza che il contribuente fosse direttamente responsabile dell’organizzazione ed impiegasse beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile. Ciò posto osservarono che, in base ai documenti prodotti, la Tozzi aveva dimostrato l’utilizzo di una modesta dotazione strumentale, inidonea a fungere da parametro rilevante per il presupposto impositivo.
3. L’Agenzia delle entrate impugna la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Resiste l’intimata con controricorso. Considerato che:
1. L’unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell’art. 2697 cod. civ. L’Agenzia delle entrate censura la sentenza d’appello nella parte in cui – ometten do di considerare il dato, pacifico e documentato, dell’impiego continuativo di un altro avvocato come consulente da parte della contribuente – ha ritenuto insussistente il presupposto impositivo.
2. La censura è fondata. 2.1. Il dato evidenziato dall’Ufficio– in base al quale, per l’intero periodo interessato dall’istanza di rimborso, la contribuente si avvalse della collaborazione continuativa e non occasionale di tale Avv. Filomena Zaccardi – c ostituiva circostanza meritevole di valorizzazione nelconte sto del l’indagine circa la sussistenza o meno del presupposto impositivo in discussione. In tal senso, è ormai consolidato l’indirizzo interpretativo di questa Corte che, sullo specifico punto oggetto di controversia, ha ritenuto che il requisito dell’auto noma organizzazione si p ossa considerare insussistente solo laddove l’avvocato si avvalga di un collaboratore con mansioni di segreteria o generiche , essendo tale ultimo soltanto il parametro rilevante, e non quelli della stabile assunzione o dell’entità dei compensi, che possono fungere, al più, da elementi di valutazione apprezzati dal giudice nel complessivo contesto delle risultanze di causa (cfr.
Cass. n. 3865/2021; in termini analoghi,Cass. n. 9451/2016). 2.2. Pertanto, a fronte di quanto emerso, non sussistendo elementi significativi del fatto che la collaborazione si limitasse allo svolgimento di mansioni meramente esecutive o di segreteria, i giudici d’appello avrebbero dovuto verificare se, in concreto, l’apporto cooperativo avesse costituito o meno un contributo alla produttività della contribuente, determinandone un increment o del reddito. Tale omessa verifica, inoltre, ha comportato una violazione della regola probatoria che pone a carico del contribuente l’onere di dimostrare l’assenza del presupposto impositivo (cfr.
Cass. Sez. U, n. 9451/2016); significativo, in tal senso, è il passaggio della sentenza impugnata (pag.
4) nel quale si stigmatizza il fatto che l’Ufficio abbia svolto i suoi rilievi « senza alcuna considerazi one per l’effettiva natura della collaborazione offerta».
3. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo, il quale deciderà conformandosi agli indicati principi e provvedendo anche alla liquidazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio – sez. staccata