Cassation court allows appeal by applying old procedural time limits to pre-2009 tax cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax administration's appeal against a regional tribunal's decision, declaring it inadmissible due to procedural timeliness issues. Although the administration argued the appeal was late under new semi-annual time limits introduced in 2009, the court found the original case was filed in 2004. Consequently, the court applied the previous annual time limit rule, ruling the appeal timely and ordering the lower court to retry the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 cod. proc. civ.; Art. 58, comma 1, l. n. 69/2009: The semi-annual appeal deadline introduced by Law 69/2009 applies only to proceedings instituted after July 4, 2009; cases filed prior remain subject to the original annual deadline.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 14023 / 20 22 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 -ricorrente - contro NAPOLITANO MICHELANGELO - intimato - avverso la sentenza n. 5145/14/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 27 maggio 2021 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26 settembre2023 dal consigliere dott. Francesco Cortesi .
Rilevato che: Michelangelo Napolitano impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo il provvedimento di diniego che l’amministrazione finanziaria aveva opposto alla sua domanda di rimborso dell’Irap versata per gli anni di imposta 2000 e 2001; la Commissione adìta accolse il ricorso; il successivo appello, proposto dall’Amministrazione, fu dichiarato inammissibile dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in quanto proposto dopo la scadenza del termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ.; la sentenza d’appello è impugnata dall’Amministrazione con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo; l’intimato non ha svolto difese.
Considerato che: l’unico mezzo di ricorso denunzia violazione degli artt. 51 e 38, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, dell’art.327 cod. proc. civ. e degli artt. 46, comma 17, e 58, comma 1, della l. n. 69/2009; l’Agenzia delle entrate osserva che il rilievo di tardività dell’appello è stato operato dalla CTR sull’erroneo presupposto dell’applicabilità alla fattispecie dell’art. 327 cod. proc. civ. nel testo novellato per effetto della l. n. 69/2009, che prevede un termine semestrale in luogo di quello annuale previgente; la censura è fondata; la modifica dell'art. 327 c od . p roc . c iv .
– introdotta dalla l. n. 69/2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine a nnuale – è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009 ; il presente giudizio è stato introdotto – come si evince dalla lettura degli atti, consentita dalla deduzione di un error in procedendo– con atto notificato il 14 giugno 2004; allo stesso, pertanto, si applica l’art. 327 cod. proc. civ. nella previgente formulazione; dal che deve inferirsi la tempestività dell’appello, introdotto prima del decorso di un anno dal deposito della sentenza di primo grado; la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al giudice a quoaffinché decida conformandosi all’indicato principio e liquidando, altresì, le spese del presente giudizio
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria della Sicilia anche per