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Ordinanza — n. 27827/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against regional tax court for specific grounds regarding tax exemption regime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27827/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Regional Tax Court's decision declaring the appeal inadmissible due to lack of specificity. The tax administration argued that reusing first-instance arguments satisfied the specificity requirement, while the taxpayer remained silent. The court ruled that specific grounds are met if the appeal clearly identifies contested points and offers arguments to refute the first-instance decision, even if those arguments mirror previous submissions.

Regesto Legislator

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Art. 53 comma 1 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546; The principle of specificity for appeal grounds is satisfied when the act clearly identifies contested issues and provides arguments refuting the first-instance decision, without requiring new factual or legal elements.

Parole chiave

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tax appeal specificity art 53 d.lgs 546 revisio prioris instantiae tax exemption regime inadmissibility appeal Cassazione ordinanza tax litigation procedure esenzione dall'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 53 comma 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
L’unico mezzo di ricorso denunzia violazione dell’art. 53 del d.lgs.
Art. 14 disp. prel. c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, n. 36481/2022
Cass. n. 2320/2023
Cass. n. 23781/2020
Cass. n. 15519/2020
Sez. U, n. 36481/2022
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n.r.g. 13806/ 20 22 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 -ricorrente - contro RICCO GIAMPIERO - intimato - avverso la sentenza n. 8557/09/2021 della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, depositata il 7 dicembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023dal consigliere dott. Francesco Cortesi. Rilevato che:

1. L’amministrazione finanziaria notificò a Giampiero Ricco – titolare dell’impresa individuale “Vento di levante”, esercente attività di trasporto marittimo e costiero di passeggeri – un avviso di accertamento per la ripresa a tassazione, a fini Irpef e Iva, dei redditi del 2014, ritenendo che il contribuente avesse indebitamente beneficiato del regime di esenzione di cui all’art. 10, num. 14), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. L’avviso fu impugnato dal contribuente innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, che accolse il ricorso.

2. Il successivo appello, proposto dall’Amministrazione, fu dichiarato inammissibile con la sentenza indicata in epigrafe. I giudici regionali ritennero, infatti, che i motivi di gravame non fossero stati articolati nel rispetto del principio di specificità, poiché consistevano nella mera riproduzione delle controdeduzioni svolte dall’Ufficio in primo grado, e non in critiche alla pronunzia impugnata.

3. Avverso la decisione dei giudici d’appello propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di un unico motivo. Il contribuente non ha svolto difese. Considerato che:

1. L’unico mezzo di ricorso denunzia violazione dell’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. L’Amministrazione assume di aver formulato motivi di appello, che riporta, contenenti specifiche critiche alla decisione di primo grado, della quale aveva espressamente contestato la ratio decidendi; richiama, in ogni caso, la giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto soddisfatto ilrequisito di specificità anche nel caso di riproposizione degli argomenti esposti nel precedente grado di giudizio, in quanto idonei a sostenere la legittimità dell’atto impositivo annullato.

2. Il motivo è fondato. 2.1. Questa Corte, anche nella sua massima espressione nomofilattica (v. Cass. Sez. U, n. 36481/2022) ha affermato che il principio di specificità dei motivi di impugnazione deve ritenersi rispettato quando l’atto contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado; ciò vale, in particolare, nel giudizio di appello, che ha permanente natura di revisio prioris instantiaee mantiene, così, la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

In tal senso, peraltro, e come rilevato dalla ricorrente, è stato ritenuto che l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto possa sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l’allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (così Cass. n. 2320/2023;

Cass. n. 23781/2020). Inoltre, e con specifico riguardo al processo tributario, questa Corte ha affermato che la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione – le quali, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l'inammissibilità dell'appello – non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; e ciò in quanto la citata previsione dev’ essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dimodoché deve ritenersi consentita l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione tutte le volte che nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado(cfr.

Cass. n. 15519/2020). 2.2. L’esame della sentenza di primo grado e dell'atto di appello, al quale Corte ha potuto provvedere i n ragione della natura processuale della questione posta, consente di apprezzare l'idoneità delle censure mosse nell'atto di appello a sottoporre a critica adeguata la decisione impugnata e designa , quindi, la sufficiente specificitàdelle stesse. Ne deriva il rilievo di fondatezza della censura.

3. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, che provvederà al riesame della controversia alla luce del principio indicato e alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giu