Court dismisses tax exemption appeal, ruling burden of proof lies on taxpayer to show non-commercial activity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Confindustria against a tax assessment levied on Assoservizi S.R.L. regarding a property used for office purposes. The court held that the taxpayer bears the burden of proving the specific objective requirements for an exemption and that the activity was not conducted in a commercial manner. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay litigation costs and a fine for lack of diligence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10, comma 1, lett. a) D.P.R. 602/1973; Art. 10, comma 1, lett. a) D.P.R. 602/1973: The taxpayer bears the burden of proving the existence of the objective requirements for an exemption by demonstrating that the activity, while falling within exempt categories, is not carried out in a commercial manner.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
i pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 117/2018 del ruolo generale, proposto DALLA U NIONE DEGLI I NDUSTRIALI C ONFINDUSTRIA DELLA P ROVINCIA DI A VELLINO (codice fiscale 80004630648), con sede in Avellino, alla Via Palatucci n. 20, in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. Giuseppe Bruno, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. Francesco de Beaumont (codice fiscale DBM FNC 53D07 C283 L), con studio in Roma, alla Via Astura, n. 2/B. - RICORRENTE – CONTRO A SSOSERVIZI S.R.L. (codice fiscale 06833891002), con sede in Roma, alla Via Luca Gaurico, n. 9, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, ing.
Attilio Ortenzi, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. Ferdinando D’Amario (codice I . C . I . ESENZIONE fiscale DMR FDN 46D24 C776 W), con studio in Roma, alla Via Trionfale, n. 5637. ED il C OMUNE DI A VELLINO (codice fiscale 00184530640), con sede alla Piazza del Popolo, n. 1, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso dall’avv. Cesare Carmine Rubicondo (codice fiscale RBC CRC 56H20 B706 U), domiciliato, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione. - CONTRORICORRENTI - per la cassazione della sentenza n. 4247/9/2017 della Commissione tributaria regionale della Campania (Sezione distaccata di Salerno), depositata in data 11 maggio 2017, non notificata;
U DITA la relazione svolta dal Consigliere Ugo Candia all’udienza camerale del 6 giugno 2023; RILEVATO CHE : 1.oggetto del contendere è l’avviso di accertamento n. 5, con cui AssoserviziS.R.L. – concessionaria del servizio di riscossione del Comune di Avellino - aveva richiesto il pagamento dell’I.C.I. per l’anno di imposta 2011 in relazione al complesso immobiliare sito in Avellino, alla Via A. Covotti, n. 48/56, adibito ad uffici della ricorrente;
2. con l’impugnata sentenza la Commissione regionale della Campania (Sezione distaccata di Salerno) accoglieva l’appello proposto dalla Assoservizi S.R.L. contro la sentenza n. 935/1/2015 della Commissione tributaria provinciale di Avellino, la quale aveva accolto il ricorso della contribuente, reputando - per quanto ora occupa in relazione ai motivi di ricorso –che: -la concessionaria fosse munita del potere di accertamento in ragione della legittimità delle delibere nn. 38, 90 e 187 del 2014 con le quali il Comune aveva affidato alla predetta società il relativo servizio, mentre la delibera n. 239 del 4 agosto 2015, con cui il Comune aveva revocato la predetta concessione (peraltro convalidando l'attività sino a quel momento svolta), era stata annullata dal Tar Campania con la pronuncia n. 2338/2015, per cui non sussisteva alcun dubbio circa il potere d'accertamento di Assoservizi; -del tutto indimostrate fossero le contestazioni di merito svolte dalla contribuente, per cui non poteva riconoscersi la rivendicata esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett.
i) d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, «attesa la mancata acquisizione di debita prova inerente il concreto esercizio di una delle attività tassativamente elencate in esso art. 7 lett. i), non bastando al riguardo la mera qualità di ente non commerciale ex art. 87, co. 1 lett c) dpr 917/86 (cfr., ex multis, Cass. n. 10092/05; n. 775/11)» (così nella sentenza impugnata, priva di numerazione);
3. con ricorso notificato in data 12/14/15 dicembre 2017, l’Unione degli Industriali Confindustria della Provincia di Avellino(da ora anche Confindustria) proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia, formulando tre motivi di censura;
4. Assoservizi S.R.L. ed il Comune di Avellino hanno resistito con controricorsi notificati rispettivamente in data 10/12 gennaio 2018 e 21 febbraio 2018; CONSIDERATO CHE :
1. con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. e con riferimento agli artt. 81 e 100 cod. proc. civ., l'omesso esame circa un punto decisivo della controversia inerente il difetto di legittimazione di Assoservizi ad impugnare la sentenza di primo grado per l’intervenuta decadenza dal servizio di gestione, accertamento e riscossione del tributo per conto del Comune di Avellino, rappresentando la sopravvenienza del fatto storico costituito dalla delibera della Giunta comunale n. 64/2016, con la quale il Comune e la società decisero di transigere definitivamente la controversia tra loro insorta, risolvendo il contratto di concessione del suindicato servizio, prevedendo che Assoservizi provvedesse alla gestione a propria cure e spese del contenzioso tributario conseguente all'impugnazione dei suoi avvisi di accertamento, senza però attribuire alla stessa il potere di impugnare le sentenze di annullamento;
2. con la seconda censura l’istante ha dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ.,la violazione degli artt. 53 e 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non avere la Commissione dichiarato l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei suoi motivi e per non aver dichiarato l’inammissibilità della nuova deduzione circa la legittimità del potere di affidamento, basata in grado di appello sul diverso argomento della natura politica della delibera della giunta comunale di Avellino n. 239/2015, così attribuendo alla stessa un opposto valore, indicandola in primo grado come fonte di legittimità dell'operato della società, mentre in secondo grado la legittimità di tale operato era stata ricondotta all'annullamento di tale atto;
3. con la terza doglianza, la contribuente ha denunciato, sempre con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.,la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, oltre che la nullità della pronuncia o del procedimento ex art. 340 cod. proc. civ. per violazione degli artt. 132, primo comma, num. 4, 115, 116 cod. proc. civ., 118 disp. trans/att. cod. proc. civ. e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui il Giudice d'appello, invertendo l’onere probatorio, ha ritenuto che competesse alla ricorrente dimostrare i presupposti dell'esenzione, laddove era l'ente impositore a dover provare lo svolgimento di attività nell'immobile che non rientravano nelle ipotesi previste dal citato articolo 7, comma 1, lett. i). d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
4. il ricorso va rigettato in quanto palesemente infondato, dovendo preliminarmente osservarsi che la notifica del controricorso da parte del Comune di Avellino, eseguita il 21 febbraio 2018, va considerata tardiva, in quanto intervenuta una volta che era decorso il termine previsto dall’art. 370 cod. proc. civ., di quaranta giorni, decorrente dalla ricezione della notifica del ricorso (15 dicembre 2017) eseguita presso il domicilio (Avellino, Piazza del Popolo, n.
1) del difensore (avv. Angela Stramaglia) dell’ente, come risulta dall’epigrafe della sentenza impugnata, dovendo sul punto precisarsi che la diversa data di ricezione del ricorso (15 gennaio 2018) indicata dalla difesa del Comune si riferisce, in realtà, alla notifica del controricorso proposto da Assoservizi;
5. non può ricevere seguito il primo motivo di ricorso basato sul dedotto omesso esame della delibera della Giunta comunale n. 64/2016, con la quale il Comune e la società decisero di transigere definitivamente la controversia tra loro insorta, risolvendo il contratto di gestione, da cui la difesa della ricorrente ha desunto la conferma della carenza in capo ad Assoservizi di impugnare la sentenza di primo grado; 5.1 la ricorrente ha precisato che la predetta delibera avrebbe previsto in ordine alla «gestione del contenzioso» che «Assoservizi provvederà alla gestione a proprie cure e spese del contenzioso tributario conseguente all'impugnazione dei suoi avvisi di accertamento”» (v. pagine nn. 4 e 5 del ricorso), formula questa talmente ampia, quanto chiara, nell’attribuire alla concessionaria la gestione delle controversie giudiziali concernenti gli atti dalla medesima adottati, ovviamente in termini comprensivi anche del potere di impugnare le sentenze alla stessa sfavorevoli; 5.2. l’omissione dedotta, quindi, si palesa non decisiva ai fini della soluzione della controversia, il che vale a rendere il motivo infondato per carenza di uno dei suoi necessaripresupposti; 5.3. va aggiunto, in linea con quanto già ritenuto da questa Corte con la pronuncia del 7 dicembre 2021, n. 38985, resa tra le stesse parti, ed al fine di respingere il rilievo della ricorrente secondo cui non sarebbe concepibile una legittimazione processuale disgiunta dalla titolarità del sottostante rapporto sostanziale (costituito nella fattispecie dall’affidamento del servizio di riscossione dei tributi), che: - « Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, qualora il Comune, in applicazione del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale, affidi (ritenendo ciò "più conveniente sotto il profilo economico o funzionale") il servizio non solo di riscossione delle imposte locali ma anche di accertamento, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta, quest'ultimo potere spetta al soggetto concessionario e non al Comune; ed all'attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie (tra le altre, Cass. n. 12773/18, n. 11514/18, n. 25305/2017)»; - « il mantenimento in capo all’ex concessionario del potere di “gestire il contenzioso (in essere) derivante dall’impugnazione dei suoi avvisi di accertamento”, previsto dalla delibera G.C. n. 64/2016, non collide con la disciplina di cui all’art. 52, d.lgs. n. 446 del 1997, che regola la (diversa) fase dell’affidamento della concessione della riscossione dei tributi locali ad uno dei soggetti individuati dalla norma e le relative procedure»; - «il rapporto da cui trae origine la legittimazione processuale della concessionaria, che non è “un rapporto privatistico, bensì concessorio, articolato sulle scansioni del diritto pubblico” (Cass. n. 21773/2014), trova la sua regolamentazione finale proprio nella delibera della Giunta Municipale, la quale costituisce essa stessa la fonte della legittimazione processuale della società Assoservizi, né tantomeno ciò collide con principi generali di cui all’art. 111 c.p.c. in materia di legittimazione (Cass. n. 8372/2015)» (così la citata ordinanza);
6. anche il secondo motivo risulta privo di fondamento, non occorrendo soverchie riflessioni perribadire e ritenere che: a. - « Per costante orientamento di questa Corte, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 2 dicembre 1992 n. 546, deveessere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (tra le tante, da ultime:
Cass., Sez. 6^-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2020, n. 27496; Cas., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2021, n. 6596; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2021, nn. 6850 e 6852; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, nn. 14562 e 14582; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2021, n. 14873)». - «Nel processo tributario vige, quindi, il principio per cui ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs n. 546 del 1992, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione'' e non già "nuovi motivi", atteso il carattere devolutivo pieno dell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito» (cfr., ex multis, Cass. n. 23532/2018, non massimata;
Cass. n. 7369/2017; Cass. n. 1200/2016; Cass. n. 3064/2012)» (così Cass. Sez. T, 25 febbraio 2022, n 6302, Cass. Sez. T., 11 febbraio 2021, n. 3443 e la giurisprudenza ivi citata ed anche Cass., Sez. T. 7 dicembre 2021, n. 28985 cit., resa tra le medesime parti); b. le ragioni poste a fondamento della dedotta nuova deduzione circa la legittimità del potere di affidamento hanno integrato una mera, del tutto ammissibile, difesa, vale a dire un’argomentazione difensiva a suffragio del perdurante potere di accertamento e non anche una nuova eccezione volta a modificare i fatti costituti della pretesa (cfr. sul principio generale, adattabile anche al caso di specie, tra le tante, da ultimo, Cass., Sez.
T, 8 aprile 2023, n. 11284);
7. priva di pregio si rivela anche la terza censura, costituendo principio più volte ribadito da questa Corte quello secondo cui le norme agevolatrici, derogative di principi generali, siano di stretta interpretazione, per cui incombe al contribuente l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti oggettivi dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile è destinato rientri tra quelle esenti e non sia svolta con le modalità di una attività commerciale (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T., 3 agosto 2022, n. 24044, che richiama Cass., Sez.
T, 2 aprile 2015, n. 6711, e Cass., sez. T., 15 marzo 2019, n. 7415, nonché, tra le tante, Cass., Sez. T, 21 marzo 2012, 4502; Cass., Sez. T, 26 ottobre 2008, n. 5485 e Cass., Sez. T, 29 febbraio 2005, n. 20776), precisandosi che, «sotto il profilo della distribuzione degli oneri probatori è stato affermato, ed è un principio del tutto condiviso da questo collegio, che «il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale» (Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2015, n.6711) » (così Cass.
Sez. T., 11 febbraio 2021, n. 3443);
8. alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato;
9. le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza tra la ricorrente ed Assoservizi, mentre non competono al Comune, in ragione dell’inammissibilità (per la dedotta tardività) del suo controricorso, tenuto altresì conto del rito camerale svolto e dell’assenza di altra attività difensiva compiuta dopo il predetto controricorso (cfr. sul principio Cass., Sez. T., 24 agosto 2018, n. 21105);
10. la ricorrente deve essere altresì condannata al pagamento, in favore della concessionaria, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc., avendo intrapreso il giudizio di legittimità senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire coscienza dell’infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per porre in discussione, la suindicata giurisprudenza consolidata con riferimento alla fattispecie concreta (cfr. sul principio, Cass. Sez. U, 28 ottobre 2022, n. 32001; Cass., Sez. III, 11 febbraio 2022, n. 4430; Cass., Sez. II, 6 dicembre 2021, n. 38528; Cass., Sez. 3, 4 agosto 2021, n. 22208; Cass., Sez. VI/I, 4 settembre 2020, n. 18512; Cass., Sez. III, 29 settembre 2016, n. 19285 e da ultimo Cass., Sez. II, 28 giugno 2023, n. 18449); 10.1. tale somma può essere determinata in misura pari all'importo delle spese di lite, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente ordinanza (cfr. Cass. Sez. U, 28 ottobre 2022, n. 32001);
11. va, infine, dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna l’Unione Industriale Confindustria della Provincia di Avellino al pagamento in favore di Assoservizi S.R.L. della somma di 1.800,00 €, oltre a 200,00 € per spese vive, ed accessori, nonché, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., al pagamento dell’importo di 1.800,00 €, oltre interessi legal