Italian Court remands tax case to verify completion of simplified tax payment scheme procedures before ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal regarding tax payments but ordered a remand to a new docket. The taxpayer argued for the simplified payment scheme while the tax agency resisted, noting the taxpayer had not yet proven payment of the first installment. The court decided to pause the proceedings to allow time for the tax authority to issue a formal denial or extinction decision, which is required before the simplified scheme can be finalized.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 194ss. e 200 della l. n. 197 del 2022; The court must remand proceedings to verify the formal perfection of the simplified tax payment scheme, requiring either proof of the first installment payment or a formal administrative decision on the scheme's application before a final judgment can be rendered.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3045/2022 R.G. proposto da: DEL TUFO VITTORIO, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato CORALLUZZO GERARDO (CRLGRD64S12A717L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che le rappresenta e difende, -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA - SEZ.DIST.SALERNO n. 1094/2022 depositata il 28/01/2022, dita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO 1.Il contribuente ha proposto ricorso avverso l’intimazione di pagamento di euro 18.470,33, avente per oggetto più cartelle di pagamento, per una parte delle quali ha eccepito la prescrizione quinquennale e per altre l’illegittimità del diniego della domanda di adesione alla definizione agevolata.
2. Il ricorso è stato respinto in primo grado, con sentenza confermata in appello.
3. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale il contribuente ha proposto ricorso per cassazione. 4.L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
5. In data 6 giugno 2023 è pervenuta istanza del contribuente di adesione alla definizione agevolata di cui alla l. n. 197 del 2022, con richiesta di rinvio per consentire il perfezionamento. 6.La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 26 settembre 2023. CONSIDERATO 1. Non risulta, allo stato, né la prova del pagamento della prima rata del condono, che può ancora essere effettuato nel termine di cui all’art. 1, commi 194ss., della l. n.197 del 2022, né l’adozione di un provvedimento di diniego dell’ente impositore, che può intervenire entro il 30 settembre 2024 ai sensi dell’art. 1, comma 200, della l. n. 197 del 2022, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al provvedimento di estinzione.
2. La causa va, pertanto, rinviata a nuovo ruolo, come richiesto dal ricorrente, al fine di consentire il perfezionamento della procedura di definizione agevolata.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo al fine di verificare l’eventuale perfezionamento della pro