Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new law upon listing in registry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal extinguished without a substantive ruling on the merits. The Regional Tax Commission had already determined the case ended automatically because the tax authority listed the case in a specific registry under new legislative provisions. Consequently, the court ruled that no further judicial intervention was necessary as the legal process had terminated by operation of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is listed in the automatic termination registry, the proceedings extinguish by operation of law, rendering further appeals inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5956/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MENOTTI MASSIMO, rappresentato e difeso dall’Avv. in secondo grado da SPECIALE PAOLO e TAGLIONI ANDREA, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle MARCHE n. 1055/02/2022,depositata in data 16/09/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL