Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, representing the Municipality of Borca di Cadore, did not act within the statutory timeframe, while the respondents, Toso brothers, argued for the continuation of the proceedings. The court ruled that this inaction constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, leading to the termination of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal's communication constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26668/2017 R.G. proposto da : COMUNE BORCA DI CADORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 318, presso lo studio dell’avvocato SCIUBBA LORENZO (SCBLNZ70A18H501Y) rappresentato e difeso dall'avvocato MOLLO RUGGERO (MLLRGR70L19D810T) -ricorrente- contro TOSO PAOLO, TOSO MARCELLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BORGOGNONA 47, presso lo studio dell’avvocato BRANCADORO GIANLUCA (BRNGLC56P08F839I) rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZI ANTONIO (VNCNTN52E14E289K), CONTARINI MARCO (CNTMRC69C03D829F) -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
VENEZIA n.858/2017 depositata il 31/08/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; letta la nota di deposito di documenti già versati in atti;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in R