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Ordinanza — n. 27807/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal and allows tax dispute settlement via voluntary correction and payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27807/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the tax agency's appeal against the regional commission's decision allowing a taxpayer to deduct VAT. The taxpayer had initially lost at the provincial level but won at the regional level, prompting the agency to seek cassation. The court found that the taxpayer subsequently adhered to the tax authority's request for a simplified settlement by making voluntary payments under the tax correction regime, thereby extinguishing the subject matter of the dispute. Consequently, the court declared the entire proceeding extinguished and ordered the compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 13 D.Lgs. n. 472/1997; Art. 160 c.p.c.: When a taxpayer adheres to the tax authority's request for a simplified settlement by performing voluntary tax payments, the subject matter of the dispute ceases to exist, leading to the extinction of the entire judicial proceeding.

Parole chiave

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voluntary tax correction simplified tax settlement extinction of proceedings VAT deduction dispute compensation of costs aliquota IVA ridotta tassazione dell'IVA differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 13 D.Lgs. n. 472/1997
556647 della Direzione Provinciale di Roma dell’Agenzia delle entrate, ha comunicato che la contribuente era stata rimessa in termini per l’effettuazione dei versamenti dovuti per la definizione agevolata, attraverso il ricorso al ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del D.Lgs.
Art. 160 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17116/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, d omiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro E ERRE SRL (già MAGISTE REAL ESTATE PROPERTY SPA in liquidazione), elettivamente domiciliata in ROMA VIA TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato DI CIOMMO FRANCESCO (DCMFNC75E30L738J) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 2447/2015 depositata il 24/04/2015. nonchéda E ERRE SRL (già MAGISTE REAL ESTATE PROPERTY SPA in liquidazione), elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato CANFORA MAURIZIO (CNFMRZ64L05F158L), che larappresenta e difende ; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso il diniego della definizione agevolata della controversia tributaria notificato il 18.5.2020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA.

RILEVATO CHE: La Magiste Real Estate Property spa in liquidazione ha impugnato l’avviso di accertamento per il 2004 che negava il diritto alla detrazione IVA sull’acquisto di un complesso immobiliare. La Commissione Tributaria Provinciale ( CTP ) di Roma ha respinto il ricorso mentre la Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Lazio , con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il gravame della contribuente. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza fondato su tre motivi. Ha resistito con controricorso la Magiste spa in liquidazione (ora E.Erre srl) che ha depositato memoria chiedendo la sospensione del giudizio, intendendo aderire alla definizione agevolata della lite pendente ex d.l. n. 119/2018, e ha successivamente presentato domanda in tal senso.

L’Agenzia delle entrate ha pronunciato diniego contro la definizione agevolata che la contribuente ha impugnato. CONSIDERATO CHE: In data 9. 1.2023 l’Avvocatura dello Stato, facendo seguito a nota del 29 dicembre 2022 n. 556647 della Direzione Provinciale di Roma dell’Agenzia delle entrate, ha comunicato che la contribuente era stata rimessa in termini per l’effettuazione dei versamenti dovuti per la definizione agevolata, attraverso il ricorso al ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, e aveva effettuato i dovuti versamenti; ha chiesto quindi l’estinzione dell’intero giudizio per cessazione della materia del contendere.

Con istanza in data 2.2.2023, reiterata in data 21.2.2023 e 27.4.2023, la E.Erre srl ha dichiarato di aderire alla istanza dell’Agenzia e di rinunziare a sua volta al proprio ricors o , con compensazione delle spese, insistendo per l’estinzione del giudizio. Sussistono i presuppostiper dichiarare l’estinzione del giudizio, con riguardo tanto al ricorso per cassazione dell’Agenzia quanto all’impugnazione del diniego di definizione agevolata, essendo cessata la materia del contendere. Le spesedevono essere compensate.

P.Q.M.

dichiara l