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Ordinanza — n. 27805/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to taxpayer's acceptance of simplified tax amnesty payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27805/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax proceeding extinguished after the taxpayers submitted an application for the simplified definition of the tax amnesty under Law No. 197/2022. Although the lower court had rejected the tax agency's liquidation notice due to lack of notification and motivation, the taxpayers subsequently proved payment of the first and only installment. The court ruled that the tax amnesty is perfected upon payment, thereby terminating the litigation and assigning judicial costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 201; Art. 1, commi 194 e 198 della l. n. 197 del 2022: The tax amnesty procedure is perfected and the litigation extinguished upon the taxpayer's payment of the installments, even if the tax authority has not yet issued a formal denial of the application.

Parole chiave

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tax amnesty simplified definition extinguishment of proceedings payment of installments tax registration duty procedura di ricupero d'imposta crescita in giudicato della tassazione sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Law No. 197 of 2022, Article 1, paragraph 201
197 del 2022 (art. 1, comma 201).
Law No. 197 of 2022, Article 1, paragraphs 194 and 198
197 del 2022 (art. 1, comma 201).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cassation, Section 5, January 18, 2022, No. 1420
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5115/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro SAITTA ROSARIO e SAITTA ROSAMARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA STOPPANI 1, presso lo studio dell’avvocato SCUDERI ANDREA e rappresentati e difesi dall'avvocato BELFIORE FABRIZIO (BLFFRZ73A19C351P), -controricorrenti e ricorrenti incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SICILIA - SEZ.DIST.CATANIA n. 6650/2021, depositata il 13/07/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI.

RILEVATO CHE 1. Saitta Rosamaria e Saitta Rosario hanno impugnato l’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto l’imposta di registro, della sentenza di usucapione n. 645 del 2009 del Tribunale di Catania – Sezione distaccata di Mascalucia, denunciando il difetto di notifica e di motivazione e l’illegittimità della pretesa.

2. Il ricorso, rigettato in primo grado, è stato accolto in appello. Nella sentenza della Commissione tributaria regionale si legge che nel provvedimento impugnato si fa solo menzione della sentenza, che non è allegata, e che, inoltre, non vi è alcun riferimento alla base imponibile ed all’aliquota applicata –elementi che integrano il contenuto minimo di una motivazione idonea a porre il contribuente in grado di difendersi.

3. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo, ed i contribuenti si sono costituiti con controricorso, proponendo ricorso incidentale.

4. In data settembre 2023 è pervenuta istanza di adesione alla definizione agevolata di cui alla l. n. 197 del 2022, con prova del pagamento.

5. La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 26 settembre 2023. CONSIDERATO 1.Risulta deposita istanza di definizione agevolata, corredata dalla relativa documentazione attestante anche il versamento della prima e unica rata, ai sensi della legge n. 197 del 2022.

2. Non è stato adottato, sinora, un provvedimento di diniego dell’ente impositore, che può ancora intervenire, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al presente provvedimento, come previsto dalla l. n. 197 del 2022 (art. 1, comma 201).

3. Va, dunque, dichiarata la estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 1, commi 194 e 198, della l. n. 197 del 2022, che stabilisce che il condono si perfeziona 4.Le spese restano a carico di chi le ha sostenute, stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420).

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del procedimento e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Così