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Decreto — n. 27791/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax litigation extinguished due to automatic listing in the closure registry under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 27791/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation extinguished after the Regional Tax Commission confirmed the case's inclusion in the automatic closure registry. The Agency of Revenue argued that the listing under the new law's provisions demonstrated the regular conclusion of the dispute without any denial of the tax assessment. The court ruled that the statutory mechanism for automatic extinction applies, terminating the proceedings and leaving costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; The inclusion of a tax dispute in the mandatory closure registry automatically extinguishes the proceedings unless parties request a hearing.

Parole chiave

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tax litigation extinction automatic closure registry Regional Tax Commission Agency of Revenue procedural termination contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale liquidazione aziendale a fini fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4774/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro C.A.T. CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI TRAPANESI – SOCIETA’ COOP., rappresentata e difesa in secondo grado dall’Avv. MORFINO MICHELE e Avv. MARRONE FRANCESCO, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della SICILIA, n. 7269/19/2022,depositata in data 31/08/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL