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Ordinanza Interlocutoria — n. 27771/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation suspends tax appeal to allow simplified settlement under new 2023 budget law provisions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27771/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax dispute between Feradda S.R.L. and the Revenue Agency to facilitate a simplified settlement. The lower courts had previously ruled on tax assessments for 2014 and 2015 regarding participation in suspicious operations, with conflicting findings on the burden of proof. The court decided to pause proceedings because the new budget law allows for expedited resolution of pending tax cases involving the Revenue Agency.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197 of Law n. 197/2022; Art. 1, comma 198 and 200 of Law n. 197/2022: Pending tax disputes involving the Revenue Agency are suspended upon request to allow simplified definition, with the process declared extinct if a decision date is set.

Parole chiave

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simplified settlement tax jurisdiction Revenue Agency burden of proof procedural suspension budget law 2023 tax assessments ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 186 of Law n. 197/2022
Considerato che: 7.In via preliminare va dato atto che il ricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio per definizione agevolata presentata ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n.
Art. 1, comma 197 of Law n. 197/2022
Considerato che: 7.In via preliminare va dato atto che il ricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio per definizione agevolata presentata ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n.
Art. 1, commi 198 and 200 of Law n. 197/2022
Considerato che: 7.In via preliminare va dato atto che il ricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio per definizione agevolata presentata ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n.
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Testo completo

INANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 6358/2022proposto da: FERADDA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappre- sentata edifesa anche disgiuntamente dall’Avv. Francesco d’Ayala Valva e dall’Avv. Pietro Antonio Biancato, elettivamentedomiciliata presso lo studio del primo, sito in Roma viale Parioli 43; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - proposto avverso la sentenza n.3274/26/2021 della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA, sez. staccata di Brescia , depositata in data 14/9/2021;

Udita la relazione della causa svolta in data 14/9/2023 dal Consigliere PIERPAOLO GORI. Rilevato che: 1.La Commissione tributaria regionale della Lombardia , sez. staccata di Brescia, con sentenza n. 3274/26/2021 depositata in data 14/9/2021 ha accoltol’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate av- verso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 606/1/2019, la quale haa sua volta accolto il ricorso proposto da lla società Fer Adda S.r.l.relativo a due avvis i di accertamento per II.DD. e IVA e accessori relativi agli anni di imposta 2014 e 2015per parte- cipazione ad operazioni oggettivamente insistenti. 2.Nel dettaglio, con gli avvisi di accertamento, n. T9F03B102127 e n. T9F03B103211, l’Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione, rispettivamente: per il 2014, euro22.714 ,00 a titolo di Ires, Irap ed Iva ed euro 18.067,50 per sanzioni tributarie; per il 2015 euro 28.612,00 a titolo di Ires, Irap ed Iva ed euro31.162,49 per sanzioni. 3.Il giudice di prime cure ha acco lto la prospettazione della contri- buente, ritenendo non assolto l’onere probatorio circa la fondatezza delle riprese rimesso all’Amministrazione finanziaria, mentre in sede di appelloil giudice ha raggiunt o le conclusioni opposte . 4.La contribuente ha proposto ricor so per cassazione affidato a d un unico motivo, cui ha replica to l ’Agenzia delle Entrate con controri- corso. 5.In data 4.4.2023 è stata comunicata alla ricorrente una sintetica proposta di definizione del giudizio ex art.380 bis cod. proc. civ., che è stata opposta in data 5.5.2023 dalla società ai sensi del secondo comma primo periodo e terzo comma del medesimo articolo, con ri- chiesta di prosecuzione del giudizio. 6.E’ stata quindi fissata l’adunanza camerale odierna e la contribuente in data 21.6.2023 ha da ultimo depositatomemoria attestante l’ade- sione alladefinizione agevolata, con ulteriore produzione documentale del 10.7.2023.

Considerato che: 7.In via preliminare va dato atto che il ricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio per definizione agevolata presentata ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, in vigore dall'1° gennaio 2023. 7.1. L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546». 7.2. A norma, poi, dell'art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi do- vuti o della prima rata». 7.3.

L'art. 1, commi 198 e 200 della legge citata, recitano, inoltre, che: «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in ca- mera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate» e che «L'e- ventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato en- tro il 31 luglio 2024 con le modalitàpreviste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della contro- versia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ul- timo ovvero dalla controparte nel medesimo termine».

8. La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio ex art. 1, comma 197, della legge