Cassation court dismisses appeal regarding tax procedure extinction due to lack of formal request for hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by a sole proprietor against a regional tax commission decision. The lower court declared the tax litigation extinguished because the tax authority transmitted a list of cases, indicating regular resolution without a formal denial of the tax assessment. The court upheld this outcome, ruling that the statutory extinction of the proceedings took effect without the parties' ability to request a hearing unless explicitly demanded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The transmission of a list of cases by the tax authority constitutes regular resolution of the litigation, automatically extinguishing the proceedings without the necessity of a formal request for a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 697/2022 R.G. proposto da VALE SRL UNIPERSONALE, Rappresentata e difesa dall’Avv. PAOLO SPECIALE. contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle MARCHE n. 627/02/21,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR