Italian tax court dismisses appeal due to taxpayer's voluntary settlement and payment of disputed amounts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax appeal extinguished after the taxpayer voluntarily settled the dispute and paid the determined amounts. Speedy Net S.R.L. had challenged tax assessments regarding fictitious invoices for a defunct company, but subsequently invoked the simplified settlement procedure under Article 6 of Legislative Decree 119/2018. The court ruled that the judgment must be declared extinct rather than dismissed, as the procedural outcome was defined by the taxpayer's voluntary resolution and payment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 6, del d.l. n. 119 del 2018; When a taxpayer voluntarily settles a tax dispute and pays the determined amounts, the judgment is extinguished rather than dismissed, precluding the application of rules requiring payment of the uniform contribution by non-victorious parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15116/2018 R.G. proposto da: SPEEDY NET S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Alfredo Ferrario, elettivamente domiciliata in Roma in viale Regina Margherita n. 290 presso lo studio dell’avvocato Cataldo D’Andria; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, ope legis;
–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d ella Lombardia, n. 4698/2017, depositata il 16 novembre 2017; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 luglio 2023 dal Consigliere Annachiara Massafra. RILEVATO CHE 1. Dagli atti di parte nonché dalla sentenza impugnata emerge quanto segue circa i fatti di causa, limitatamente a ciò che ancora rileva nel presente giudizio. Speedy Net s.r.l. impugnò gli avvisi di accertamento con i quali la Direzione provinciale I di Milano dell’Agenzia delle Entrate aveva ripreso a tassazione le spese e l’IVA di cui alle fatture emesse dalla ditta Lauria Angela in quanto ritenute fittizie atteso che tale ditta, evasore totale, era prima di mezzi, personale e delle strutture operative necessarie per eseguire, peraltro in assenza di contratto, i lavori i manutenzione, pulizia e servizi vari per euro 68.967,00 oltre IVA nel 2006 e per euro 84.500,00, oltre IVA nel 2007.
Il ricorso venne accolto in primo grado e la decisione, impugnata dall’Ufficio, riformata in secondo grado dalla competente Commissione tributaria regionale. Avverso la prefata decisione ricorre la società contribuente con quattromotivi; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. RITENUTO CHE 1. Nelle more del giudizio la società ricorrente ha depositato istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo inviato comunicazione di definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 del d.l. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, per gli anni 2006 e 2007.
La ricorrente ha quindi dichiarato (ed allegato) di essersi avvalsa della normativa innanzi indicata, comunicandolo all’Agenzia delle Entrate ed effettuando il versamento dell a prim a rat a delle somme determinate ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119del 2018. La società contribuente ha prodotto la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle somme dovute all’Erario. Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere ex art. 6, comma 6, del d.l. n. 119 del 2018.
3. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate.
4. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023 Il President