Decreto — n. 27697/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11904/2022 R.G. proposto da EURO GESTIONI SPA, Rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIOVANNI MACAGNANI e ANDREA MANZI. contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV. VENEZIA, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale VENETO n. 1393/04/21,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 27697/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 11904/2022 R.G. proposto da EURO GESTIONI SPA, Rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIOVANNI MACAGNANI e ANDREA MANZI. contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV. VENEZIA, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale VENETO n. 1393/04/21,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11904/2022 R.G. proposto da EURO GESTIONI SPA, Rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIOVANNI MACAGNANI e ANDREA MANZI. contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV. VENEZIA, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale VENETO n. 1393/04/21,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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