Italian tax court declares tax litigation extinguished due to automatic listing in the closure registry under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished after the Regional Tax Commission confirmed the case's inclusion in the automatic closure registry. The Agency of Revenue argued that the statutory listing under the 2023 decree satisfied all requirements for termination, while the bankrupt company contested the procedural outcome. The court upheld the decision, ruling that the specific legislative provisions mandated the process's extinction without further judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-198, Legge 197/2022; Art. 40, comma 3, D.L. 13/2023: The automatic inclusion of a tax dispute in the closure registry pursuant to the new legislative framework results in the statutory extinction of the proceedings, barring further litigation unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11710/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. contro PHCSPA IN FALLIMENTO, rappresentata e difesa dall’Avv. ANDREA CARDON. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale TOSCANA n. 256/02/22,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documentala regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC