Italian tax court declares tax litigation extinguished due to administrative act listing case closure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following an administrative act listing the case's closure. The Regional Tax Commission had previously ruled that the insertion of the case into the statutory list documented the regular definition of the dispute under the 2022 law. Consequently, the court held that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, comma 3, della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The insertion of a tax case into the statutory list of extinguished proceedings automatically terminates the litigation, barring further appeals unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26654/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro GUIDI GHERARDO, rappresentato e difeso dall’Avv. BONISTALLI MAURIZIO, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della TOSCANA n. 1979/16/2014,depositata in data 13/10/2014, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR