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Ordinanza — n. 27667/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of proof for service of notice via postal delivery.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27667/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the tax agency's cassation appeal inadmissible because the applicant failed to prove the receipt of the notice. Although the appeal was sent via postal service, no delivery receipt was produced to satisfy the procedural requirement for perfection of notification. Consequently, the Court ruled that without such proof, the appeal does not exist and cannot be renewed.

Regesto Legislator

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Art. 149 c.p.c.; Art. 291 c.p.c.: The service of a cassation appeal via postal service is perfected only upon delivery and receipt confirmation; without this proof, the appeal is deemed non-existent and inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility postal service notification proof of delivery receipt service of process perfection tax agency cassation appeal rimborso fiscale assistenza amministrativa fiscale ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 149 c.p.c.
Art. 291 c.p.c.
In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.
Art. 379 c.p.c.
Art. 380 bis c.p.c.
379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art.
Art. 372, comma 2, c.p.c.
380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art. 372, comma 2, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
art. 149 c.p
art. 291 c.p
In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.
art. 379 c.p
art. 380 bis c.p
379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25552 del 2017
Cass. n. 25552 del 2017, Cass.
Cass. n. 13639 del 2010
25552 del 2017, Cass. n. 13639 del 2010).
Cass. n. 18361 del 2018
(Cass. n. 18361 del 2018).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - r icorrente – contro SE.S.AM. S.N.C. DI TIDONA SALVATORE C.; - intimat a – avverso la sentenza n. 26 19 /34/2016 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, depositata il 6 luglio 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito.

Rilevato che: ILOR RIMBORSOCon la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla SE.S.AM. s.n.c. di Tidona Salvatore C. contro il silenzio rifiuto formatosisull’istanza di rimborso della quota pari al 90per cento delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, richiesto dalla contribuente, avente sede in una delle province colpite degli eventi sismici del dicembre1990, ai sensi dell’art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. La società contribuente non ha svolto difese. Considerato che: preliminarmente rileva la Corte che non risulta prodotta la prova della rituale notifica del ricorso per cassazione alla società contribuente. Il ricorso, infatti, è stato inviato a mezzo del servizio postale ma non vi è in atti l'avviso di ricevimento comprovante il perfezionamento del procedimento di notificazione. Trova quindi, nella fattispecie, applicazione il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c.

è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità bensì l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (cfr. Cass. n. 25552 del 2017, Cass. n. 13639 del 2010).

Si è inoltre precisato che l'avviso di ricevimento non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art. 372, comma 2, c.p.c. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. (Cass. n. 18361 del 2018).

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio non avendo la società contribuente svolto attività difensiva. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Co