Court declares tax litigation extinguished due to administrative listing under new 2023 law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax lawsuit extinguished following the insertion of the case into a specific administrative list. The plaintiff argued for continued proceedings, but the court found the matter resolved under the new legislative framework. Consequently, the procedural action terminated without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is listed in the prescribed register, the proceedings are deemed extinguished unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14952/2015 R.G. proposto da EURINVEST INVESTIMENTI SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. PIZZONIA GIUSEPPE unitamente all’Avv. ZOPPINI GIANCARLO e all’Avv. BORZOMI’ NICOLA, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della TOSCANA n. 2335/01/2014,depositata in data 02/12/2014, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL P