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Ordinanza — n. 27663/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal and allows taxpayer's incident appeal regarding seismic tax refund limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27663/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal and allowed the taxpayer's incidental appeal against a lower court's order for tax refund execution. The agency argued the regional court ignored statutory refund caps for seismic victims, while the taxpayer claimed the court failed to evaluate evidence proving her income fell below the de minimis threshold. The court ruled that the lower court must verify available funds and properly assess documentary proof before ordering partial payments.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 665 della l. n. 190 del 2014; Art. 9 comma 17 della l. n. 289 del 2002: In tax execution proceedings for seismic disaster refunds, the judge must verify the availability of allocated funds and cannot arbitrarily reduce awarded amounts without assessing documentary evidence of income thresholds.

Parole chiave

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seismic tax refunds de minimis regulation tax execution proceedings available funds verification documentary evidence assessment IRPEF reimbursement limits judicial execution order rimborso fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 665 della l. n. 190 del 2014
civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. 1, comma 665, della l.
Art. 9 comma 17 della l. n. 289 del 2002
civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, l.
Art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ.
Con l’unicomotivo del ricorso principalel’Agenzia delle entrate denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992
La sentenza impugnatanon si è uniformata al principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui, nel giudizio tributario di ottemperanza, di cui all'art. 70 del d.lgs.
Art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017
190 del 2014, come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito dalla l.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16289 del 2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - r icorrente – contro GUZZARDI GABRIELLA, rappresentata e difes a dell’Avv. Silvio Motta , elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’Avv. Carmelo Barreca in Roma, via Stoppani n. 1; - contror icorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 3311/5/2019 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, depositata i l 23 maggio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito.

OTTEMPERANZARilevato che: Gabriella Guzzardiproponeva dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, seziona staccata di Catania, ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 2337/5/2017, passata in giudicato, con la quale la medesimacommissione tributaria aveva riconosciuto in favore della contribuente,residente in una delle province colpite degli eventi sismici del dicembre 1990, il rimborso della quota pari al 90% dell’IRPEF versata negli anni 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002. Il giudice dell’ottemperanza,con la sentenza indicata in epigrafe, rilevato che l’Agenzia delle entrate non aveva provveduto all’integrale pagamento delle somme dovute a titolo di rimborso, accoglieva il ricorso (salvo gli importi versati a titolo di IRPEF in relazione ai redditi percepiti per attività di lavoro autonomo) e nominavaun commissario ad acta.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrateha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Resiste con controricorso la contribuente e propone ricorso incidentale, con un motivo. In prossimità dell’udienza la controricorrente ha depositato memoria. Considerato che:

1. Con l’unicomotivo del ricorso principalel’Agenzia delle entrate denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito dalla l. n. 123 del 2017, per non avere la CTR considerato in sede di ottemperanza i limiti quantitativi al rimborso imposti dalla norma suddetta.Il motivo, ammissibile in quanto non involge il merito della controversia, è fondato. La questione prospettata dalla ricorrente concerne l’applicabilità, in sede di ottemperanza, dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito dalla l. n. 123 del 2017,e, quindi, dei limiti quantitativi per i rimborsi introdotti da detta norma.

La sentenza impugnatanon si è uniformata al principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui, nel giudizio tributario di ottemperanza, di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificatodall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall'art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati(Cass. n. 16289 del 2022).

2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale la contribuente deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002in riferimento all’art. 198 del T.F.U.E., e, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per contraddittoria e insufficiente motivazione in riferimento agli artt. 132 e 156 cod. proc. civ. Rileva che la sentenza oggetto di ottemperanza, con specifico riguardo all’anno 1990, aveva riconosciuto il rimborso della somma di € 10.908,96, di cui € 4.610,93 relativi ad attività di avvocato cessata il 6 novembre 1989.

Sostiene che i l giudice dell’ottemperanza aveva detratto tale ultimo importodal rimborso – in quantoafferente ad attività di lavoro autonomo e ritenendo che nella fattispecie non ricorressero i presupposti per l’applicazione del regolamento de minimis - omettendo di considerare la prova documentale offerta dalla ricorrente. La censura è fondata. La contribuente nel giudizio di ottemperanza aveva dedotto di aver svolto l’attività di avvocato producendo un limitato fatturato , allegando a tal fine copia della dichiarazione dei redditi - prodotta anche con il ricorso incidentale in ossequio al principio di autosufficienza - attestante il mancato superamento della soglia prevista dal regolamento de minimis.

La sentenza impugnata ha tuttaviaomesso di esaminare e valutare la prova documentale offerta dalla contribuente, limitandosi ad affermare – in modo del tutto generico – che la ricorrente non aveva dimostrato la sussistenza dei presuppostiper applicazione del regolamento de minimis.

3. In conclusione, in accoglimento sia del ricorso principale che del ricorso incidentale, la sentenza impugnatadeve essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e il ricorso incidentale; cass a la sentenza impugnata erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle