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Decreto — n. 27662/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new legislative time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 27662/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following the automatic termination of proceedings mandated by the new legislative framework. The lower court found that the insertion of the case into a specific list documented the regular definition of the dispute in accordance with the relevant law, with no party requesting a hearing. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving the costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 5, Law n. 130/2022; Art. 5, comma 12, Law n. 130/2022: When a case is automatically extinguished under the new procedural regime, the proceedings terminate without a judgment on the merits, and costs remain with the advancing party.

Parole chiave

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procedural extinction automatic termination Legge 130/2022 time limits costs allocation civil procedure default judgment contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 5, Law n. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di est inzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 5, comma 12, Law n. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di est inzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 40, comma 4, D.L. n. 13/2023
1559/26/2020 depositata il 13/07/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l.
Art. 391, comma 3, Code of Civil Procedure
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

ente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 31856/2020R.G. proposto da: TERMOIDRAULICA BERTOLETTI CAV M DI BERTOLETTI E C SNC, BERTOLETTI ROBERTO, BERNA NADIA,rappresentati e difesi dall’avv.to TAMPELLI CALUDIO. contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. avverso la sentenza COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA SEZ STACCATA BRESCIA n. 1559/26/2020 depositata il 13/07/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di est inzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenzadi diniego ai sensi del comma 11 della medesim a disposizione ; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit. , le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL