Cassation court rejects tax exemption extension for IPABs retroactively, ruling it violates non-retroactivity principle.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a lower court ruling that granted tax exemption to IPABs retroactively. The authority argued the lower court incorrectly applied a new law to a past tax year, while the taxpayer claimed the extension was an authentic interpretation. The court held that extending the exemption to IPABs was a substantive legislative change, not an interpretative clarification, and thus violated the constitutional principle of non-retroactivity of tax laws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 Statuto del contribuente; Art. 12 Disposizioni sulla legge in generale: Tax exemption extensions to new entity types constitute substantive legislative changes and cannot be applied retroactively absent explicit statutory authorization.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29822/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex legein ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro OPERA PIA CARDINALE ERNESTORUFFINI -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 7353/2020 depositata il15/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della CTR della Sicilia che ha confermato la pronuncia di primo grado di accoglimento del ricorso della Ipab Opera Pia Cardinale ErnestoRuffini, proposto avverso il silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione sulla richiesta di rimborso delle somme corrispostea fini Irap per l’anno di imposta 2002.
2. La contribuente è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 142, L.R. 16 aprile 2003, n.4, degli art. 10 e 11 delle disposizioni sulla legge in generale e dell’art. 3, Statuto del contribuente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Amministrazione lamenta che il giudice di appello abbia erroneamente ritenuto applicabile alle Ipab il regime di esenzione Irap con riguardo al periodo di imposta precedente all’entrata in vigore della legge, che aveva esteso a tali Enti l’esenzione già prevista per le sole Onlus.
2. Con il secondo motivo l’Amministrazione denuncia la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, Statuto del contribuente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, lamentando che la Commissione regionale abbia erroneamente ritenuto la natura di interpretazione autentica della previsione contenuta nell’art. 43 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.
3. I motiv i, da trattarsi congiuntamente per l’intima connessione, sono fondati. 3.1. L’estensione alle Ipab del regime di esenzione Irap, già previsto per le Onlus dalla precedente L.R. 26 marzo 2002, n. 2, è stata disposta dall’art. 43 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4, entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione, come previsto dall’art. 132 della legge medesima. Questa Corte regolatrice ha già espresso il condivisibile principio secondo cui “in tema di efficacia nel tempo di norme tributarie, in base all'art. 3 della legge n. 212 del 2000 (cosiddetto Statuto del contribuente), il quale ha codificato nella materia fiscale il principio generale di irretroattività delle leggi stabilito dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, va esclusa l'applicazione retroattiva delle medesime salvo che questa sia espressamente prevista” ( Cass. sez.
V, 20 /02/ 2020, n. 4411 ; Cass. Sez. V. n. 5/06/2023, n. 15698). 3.2. Alla disposizione dell’art. 43 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4 non può inoltre attribuirsi la funzione di norma interpretativa autentica. In primo luogo difettauna esplicita qualificazione formale della disposizione in tale senso,come richiesto dall’art. 1, c omma 2 della L. n. 212/2000, che espressamente prevede che “L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica”.
Non sono comunque ravvisabilinella norma neppure i requisiti sostanzialidella profonda connessione alla norma interpretata e della operazione ermeneutica di risol uzione del conflitto con interpretazioni differenti da quella scelta dal legislatore. La norma in esame non è infatti intesa a chiarire il significato della previsione contenuta nell’art. 7 della L.R. n. 2/2002, ma ad estendere ad enti di differente natura l’esenzione dall’Irap già prevista per leOnlus.
4. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto dell’originario ri corso della contribuente. Si compensano le spese dei gradi di merito, stante la peculiarità delle questioni trattate. Le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ri corso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, respinge il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna l’intimata al pagamento delle spes