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Ordinanza — n. 27534/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls tax appeal judgment for apparent lack of reasoning and failure to address appellant's specific complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27534/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled a regional tax commission's decision rejecting an appeal against tax assessments. The appellant argued the lower court failed to explain its reasoning regarding the qualification of payments as earnest money versus advance payments. The court found the lower judgment lacked a clear logical path and failed to address the specific grounds of the appeal, violating statutory requirements for judicial motivation.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 6 d.P.R. n. 633/1972; Art. 1385 c.c.; Art. 2697 c.c.: A judgment is null if it suffers from apparent lack of reasoning when the text fails to make the decision's foundation perceptible or ignores specific grounds of appeal without substantive analysis.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning nullity of judgment tax appeal cassation judicial motivation failure to address complaints caparra valore di imputazione imposta sugli utili immobiliari

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per motivazione apparente, violazione dell’art.
Art. 36 comma 2 nn. 2 e 4, 61 d. lgs. n. 546 del 1992
Con il primo motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n.
Art. 132 c.p.c.
111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Art. 6 d.P.R. n. 633 del 1972
3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.P.R.
Artt. 1385 e 2697 c.c.
633 del 1972 nonché degli artt. 1385 e 2697 c.c., in quanto era onere della parte provare che le somme erano state versate a titolo di caparra e non di acconto posto che il contratto prevedeva (art.
art. 92 comma 2 c.p
546 del 1992 e dell’art. 92 comma 2 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23940 del 2018
Cass. sez. un. 8053 del 2014
23940 del 2018; Cass. sez. un. 8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass.
Cass. n. 7090 del 2022
8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022).
Cass., sez. un., n. 22232 del 2016
Cass., n. 9105 del 2017
Cass. n. 2397 del 2021
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Testo completo

3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25509/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro BURZA ROSANNA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. MAZZINI, presso lo studio dell’avvocato CECCHINI CRISTINA LAURA (CCCCST82C51Z614W) rappresentata e difes a dagli avvocati INZILLO MARIO (NZLMRA48E26I929I), CANINO FRANCESCO (CNNFNC62E23D086X); -controricorrente- nonché contro TORRE DEI NORMANNISRL; -intimata- FALLIMENTO TORRE DEI NORMANNI SRL , elettivamente domiciliato in ROMA VIA MACEDONIA, 37, presso lo studio dell’avvocato VENCIA DORA (VNCDRO77B61D086G) rappresentato e difeso dall'avvocato FOLLIERO RODOLFO (FLLRLF71R31D086G); -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CATANZARO n. 689/2016 depositata il31/03/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE:

1. Con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Calabria ha rigettato l’appello erariale contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale ( CTP ) di Cosenza che aveva accolto i ricorsi riuniti propost i contro gli avvisi di accertamento per gli anni dal 2005 al 2010 nei confronti della Torre dei Normanni srl e della socia Burza Rosanna per gli anni 2007 e 2009.

2. Secondo la CTR, davanti alla quale si erano costituiti la società interessata e la soci a Burza Rosanna, era corretta la qualificazione della causale delle somme consegnate dagli acquirenti al momento della sottoscrizione dei contratti di prenotazione di compravendita immobiliare come «caparra confirmatoria e non come anticipo» e, pertanto, era «insostenibile» il meccanismo presuntivo su cui si fondava l’accertamento.

3. Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

4. Resiste con controricorso la Burza e si costituisce il Fallimento Torre dei Normanni srl, al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione, depositando anche memoria. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per motivazione apparente, violazione dell’art. 36 comma 2 nn. 2 e 4, 61 del d. lgs. n. 546 del 1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in quanto la sentenza impugnata manca della concisa esposizione dello svolgimento del processo, delle richieste delle parti nonché della succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione, sicché non è comprensibile l’effettivo contenuto del giudizio di gravame ed il percorso logico – giuridico che ha condotto al rigetto del gravame. 2.Con il secondo motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972 nonché degli artt. 1385 e 2697 c.c., in quanto era onere della parte provare che le somme erano state versate a titolo di caparra e non di acconto posto che il contratto prevedeva (art.

1) il versamento di una somma a titolo di caparra, che pacificamente non è soggetta ad IVA, ma nel contempo (art.

5) stabiliva che il contratto era soggetto ad IVA. 3.Con il terzo motivo lamenta, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 92 comma 2 c.p.c. con riguardo al capo di condanna relativo alle spese.

4. Il primo motivo è fondato, gli altri restano assorbiti.

5. Costituisce “diritto vivente” il principio, applicabile anche al processo tributario stante il rinvio materiale alle norme del codice di rito compatibili (e, dunque, anche alle sue disposizioni di attuazione) contenuto nell'art. 1, comma secondo, del d.lgs. 546/1992 (Cass. n. 13990 del 2003; Cass. n. 9745 del 2017), secondo cui la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l'estrema concisione della motivazione in diritto, determinano la nullità della sentenza soltanto allorquando rendano impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. n. 1944 n. 2001).

6. D’altro canto, non essendo più ammissibili ne l ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018; Cass. sez. un. 8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022).

7. Questa Corte ha, altresì, precisato che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016; v. anche Cass., n. 9105 del 2017, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento).

8. Nella specie, mancano sia sufficienti elementi narrativi in grado di asseverare in termini chiariil concreto thema decidendum, oltre la generica disputa su lla qualificazione dell’attribuzione patrimoniale (caparra confirmatoria o anticipo sul prezzo), sia argomentazioni tali da disvelare la ratio decidendi e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione di rigetto del gravame.

9. La CTR , infatti, si è limitata ad affermare tautologicamente che «correttamente la decisione impugnata ha qualificato come caparra confirmatoria, e non come anticipo, la causale (..) tale essendo la qualificazione dell’esborso contenuto nei vari contratti e, pertanto, non essendo dubbia la volontà delle parti»; manca, oltretutto, qualsiasi riferimento alle specifiche ragioni di doglianza poste a fondamento del gravame, riportate per autosufficienza in ricorso (v. pagg. 6, 7 e 8), in violazione del p rincipio secondo cui l a sentenza d'appellonon può ritenersi legittimamente resa per relationem, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellantee alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice diappello, della infondatezza deimotivi del gravame (Cass. n. 2397 del 2021).

10. Conclusivamente, accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata di conseguenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso , assorbiti gli altri, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del