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Ordinanza — n. 27529/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal due to joint request for cessation of litigation under new law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27529/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following a joint request by both parties to cease the dispute. The taxpayer challenged an assessment notice regarding incorrect cost deductions, while the tax agency successfully argued for the case's termination. The court ruled that the procedural request satisfied the statutory requirements for ending the proceedings, thereby dismissing the taxpayer's appeal.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 5, l. 130/2022; Art. 40, comma 4, d.l. 13/2023: When parties jointly request cessation of litigation and the tax act is listed in the official registry, the proceedings are extinguished without a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

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cessazione materia contendere estinzione giudizio tributario legge 130 2022 decreto legge 13 2023 ricorso congiunto estinzione accertamento IVA costi inesistenti spesa unica

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 5, l. 130/2022
13 del 2023 espressamentediretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità, documenta la reg olare definizionedella controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 40, comma 4, d.l. 13/2023
130 del 2022; - inoltre, il fatto che l’atto impositivo oggetto di impugnaz ione sia contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4 del d.l.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 12392 /20 22 proposto da P.F.P. IMPIANTI E SERVIZI s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentat a e difes a come da procura speciale in atti dall’avv. Vincenza Gaziano ( con indirizzo PEC: vincenzagaziano@avvocatiagrigento.it) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore con domicilio presso l’avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa come per legge ( con indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); - controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n.9916/07/21 depositata i n data 08/11 /20 21 , non notificata, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 09 / 0 6 /202 3 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ;

Oggetto: estinzione giudizio – cessazione materiacontendere Cons.Est. Roberto Succio - 2 Rilevatoche: - l a società contribuente impugnava l'avviso di accertamento notificatole dall' U fficio con il quale , a seguito di PVC redatto al terminedi verifica , era rettificat a la dichiarazione modello unico 2009 disconoscendosi i costi afferenti a operazioni soggettivamenteoggettivamente e inesistenti oltre che costi non inerenti, con conseguente rideterminazione dell'imposizione redditualee IVA ; - la CTP di Caltanissetta accoglieva il ricorso; - appellava l’Amministrazione finanziaria; - con la pronuncia qui gravata il giudice dell'appello ha accolto l'impugnazione dell'Agenzia delle entrate è dichiarato legittimo l'avvisodi accertamento; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto aff idato ha un solo motivo di doglianza; l' A genzia delle entrate resiste con controricorso;

Consideratoche: - è in atti istanza congiunta di cessazione della materia del contendereex l. 130 del 2022; - inoltre, il fatto che l’atto impositivo oggetto di impugnaz ione sia contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4 del d.l. n. 13 del 2023 espressamentediretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità, documenta la reg olare definizionedella controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; - che, pertanto, il processo va estinto; - ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 de ll’art. 5 cit., lespese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; p.q.m. dichiara l’estinzione del processo.

Spese a car