Italian tax court dismisses appeal regarding 'first home' tax benefits for luxury properties under three-year statute of limitations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a second-instance tax commission ruling. The agency argued the three-year statute of limitations for tax audits had expired, while the lower court held the agency's power to audit began only after the property was officially registered, which occurred before the deadline. The court rejected this view, establishing that the limitation period starts when the construction is completed and the property is registered, thereby allowing the agency to verify the property's status as a luxury home within the statutory timeframe.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 76, comma 2, d.P.R. n. 131 del 1986; The three-year statute of limitations for tax audits regarding 'first home' benefits commences upon the completion of construction and registration of the property, not the initial acquisition date, ensuring the authority can verify if the property meets non-luxury criteria.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
6/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2940/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, pressol’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro LAZZERI ANDREA, elettivamente domiciliato in BOLZANO PIAZZA WALTHER 8, presso lo studio dell’avvocato CASTRIGNANO' ANTONELLA (CSTNNL77L52A952U) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CASTRIGNANO' BRIZIA (CSTBRZ75S53A952S); -resistente- avverso SENTENZA di COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO n. 78/2015depositata il 22/06/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE:
1. Con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano ha rigettato gli appell i erarial i riuniti contro le due sentenzedella Commissione Tributaria di primo grado (nn. 107 e 108/2013) che avevano accolto i ricorsi di Andrea Lazzeri avverso gli a vvis i di liquidazione imposte e irrogazione sanzioni con cui, negato il diritto alle agevolazioni “prima casa”, venivano recuperate l’IVA in misura ordinaria sull’acquisto immobiliare e l’imposta sostitutiva sul contratto di mutuo ipotecario.
2. Secondo l’Agenzia, trattandosi di abitazione di lusso, non spettavano le agevolazioni. 3.I Giudici di prime cure dichiaravano l’Ufficio decaduto ex art. 76 d.P.R. n. 316 del 1986.
4. L’Agenzia motivava l’appello osservando che il termine triennale di decadenza decorre dalla scadenza del termine a disposizione del contribuente per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’agevolazione oppure dalla comunicazione di ultimazione lavori che, in questo caso, non vi era stata. 5.Il Giudice d’appello, con la sentenza impugnata, ha ri levato che la normativa sulle agevolazioni fiscali non prevede alcun obbligo a carico del contribuente di presentazione di dichiarazione o comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi imposti per la fruizione dell’agevolazione , cosicché il termine a carico dell’Ufficio coincide con quello previsto per gli accertamenti; in questo caso, con l’accatastamento avvenuto in data 30.5.2008, l’Ufficio era in grado di verificare in concreto le caratteristiche del bene (accatastato A/7, abitazione in villini), e pertanto l’avviso di liquidazione notificato il 25.9.2012 erada considerare tardivo.
6. Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo.
7. Non r esiste con controricorso il contribuente che però deposita memoria. CONSIDERATO CHE: 1.Con l’unico motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 76 d.P.R. n. 131 del 1986 e della Nota II bis art. 1 Tariffa parte I, allegata. Secondo l’Ufficio, per l’agevolazione prima casa per gli immobili in corso di costruzione, non previsto dalla legge ma di creazione giurisprudenziale, il termine per i controlli deve essere differito alla scadenza del termine concesso al contribuente per dimostrare l’esecuzione dei lavori, cioè tre anni dalla registrazione dell’atto, alla cui scadenza comincia a decorrere il termine di decadenza per i controlli; in questo caso, registrato l’atto il 26.1.2007 e scaduti il 26.1.2010 i termini per l’ultimazione dei lavori, il termine triennale di decadenza non era decorso alla data di emissione degli atti impugnati. 2.Il motivo è infondato. 3.Le agevolazioni per l'acquisto della cd. "prima casa" spettano anche all'acquirente di immobile in corso dicostruzione, da destinare ad abitazione non di lusso;tali benefici, tuttavia, possono essere conservati soltanto qualora la finalità dichiarata dal contribuente nell'atto di acquisto, di destinare l'immobile a propria abitazione, venga da questi realizzata entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire dei benefici medesimi di cui all'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, decorrente dalla richiesta di registrazione dell'atto (Cass. n. 5180 del 2022); nell'ipotesi in cui non sia fissatoil termine entro il quale deve verificarsi la condizione per il riconoscimento di un beneficio, tale termine, infatti, non può essere mai più ampio di quello previsto per i relativi controlli, i quali, diversamente, non avrebbero alcun senso (così Cass., n. 9149 del 2000, Cass., n. 10011 del 2009 ;
Cass., n. 20376 del 2006; Cass., n. 20066 del 2005 ; Cass., n. 18300 del 2004 ) , dovendosi tenere altresì presente che i benefici fiscali sono naturaliter subordinati al raggiungimento dello scopo per cui vengono concessi (Cass., n. 20376 del 2006 ; Cass., n. 20066 del 2005; Cass., n. 4714del 2003; Cass., n. 797 del 2000 ).
4. Q uan to alla decorrenza , per l’Amministrazione, de l termine triennale ex art. 76, comma 2, del d.p.r. n. 131 del 1986, il dies a quo va individuato ne l momento in cui l'immobile in costruzione è stato completato e risulta così consentito all'amministrazione finanziaria accertare l'esatta natura del bene edificato (Cass. n. 32121 del 2018).
5. La soluzione proposta d a ll’Amministrazione , che fissa tale termine iniziale al la scadenza del termine triennale concesso all’acquirente per il completamento dell’immobile (decorrente dalla registrazione dell’atto), non trova giustificazione alcuna, in presenza medio tempore dell’accatastamento dell’immobile completato, perché già «con la richiesta di accatastamento essa viene portata a conoscenza della conclusione dei lavori; solo da tale momento, pertanto, essa può dare corso all'accertamento della conformità dello stato finale dell'immobile alle previsioni del progetto a cui fa riferimento il contratto sottoposto a registrazione» (Cass. n. 15960 del 2015).
6. Va sottolineato , a conferma di questa soluzione, che ai fini del riconoscimento dell’agevolazione “prima casa” si deve aver riguardo alla situazione effettiva (v., ultimamente, Cass. n. 11322 del 2020 par. 4.3.) e, in presenza dell’accatastamento dell’immobile, non vi è necessità di ricorrere ad una fictio, come quella della scadenza del termine concesso per il completamento dell’immobile, posto che l’accatastamento, a cui si deve procedere per i fabbricati nuovi entro trenta giorni «dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati» (art. 28 R.D. n. 652/1939), crea comunque una presunzione di completamento dell’immobile (così, in tema di ICI; Cass. n. 12221 del 2022, Cass.n. 11646 del 2019, Cass. n. 8781 del 2015). 7.Non vi è da provvedere sulle spese po