Italian court dismisses appeal due to client's withdrawal and lack of interest in the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant voluntarily withdrew the lawsuit, citing the annulment of the underlying tax assessments. The respondent, the Tax Agency, did not file a counter-appeal and thus incurred no costs. Consequently, the court terminated the proceedings without further analysis of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 395 n. 4 c.p.c.: A civil appeal is extinguished when the appellant declares withdrawal due to the loss of interest in the subject matter, requiring no further judicial intervention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31994/2020 R.G. proposto da: LOAS ITALIA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA PISANA 13, presso lo studio dell’avvocato D'AMICO ROBERTO (DMCRRT57S29H501N) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -resistente- avverso ORDINANZAdi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 6073/2020depositata il 04/03/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA.
RILEVATO CHE: La Loas Italia srl ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. dell’ordinanza di questa Corte, n. 6073 depositata il 4.3.2020, con la quale, accolto il secondo motivo del ricorso proposto dalla Agenzia delle entrate, si è cassata la sentenza n. 629/2013della CTR Lazio con rinvio. Non ha resistito con controricorsol’Agenzia delle entrate. CONSIDERATO CHE: Nelle more del giudizio la ricorrente ha presentato dichiarazione di rinuncia al ricorso allegando che nel giudizio di rinvio gli avvisi di accertamento impugnati erano stati annullati e non vi era più interesse a coltivare il presente giudizio.
Premesso che all’attosi applica l’art. 390 c.p.c. come novellato dal d.lgs. n. 149/2022 con le modifiche di cui alla legge n. 197/2022, secondo quanto previsto dall’art. 35 comma 6, in quanto alla data del 28.2.2023 non era stata ancora fissata l’adunanza in camera di consiglio,deve dichiararsi l’estinzione del giudizio. Non vi è da provvedere sulle speseatteso che l’Agenzia non ha svolto attività defensionale.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio; nulla