Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27516/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for revocation of inadmissibility ruling due to lack of special power of attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27516/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Giacomo Galia's appeal for the revocation of its own inadmissibility ruling inadmissible. Galia argued the original decision violated principles of judicial autonomy and requested a new hearing, but the Court found his request did not fit statutory grounds for correction or revocation. The Court further rejected the subsequent appointment of a lawyer as a cure for the missing initial power of attorney, citing established jurisprudence requiring a special power of attorney before filing a cassation appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 c.p.c.; Art. 365 c.p.c.: A request for the revocation of a Supreme Court order is inadmissible unless it demonstrates a material error, calculation error, or factual error, and the subsequent appointment of a lawyer cannot cure the lack of a special power of attorney required for cassation appeals.

Parole chiave

Generato dall'IA
revocation of cassation order special power of attorney inadmissibility of appeal material error correction factual error grounds cassation procedure rules judicial autonomy violation revoca della decisione amministrativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 65 Regio Decreto 30 gennaio 1941 n.12
Art. 375, comma 2 e seguenti c.p.c.
Art. 374, commi 2 e 3, codice procedura civile
o, più conformemente la pronuncia della Corte a Sezioni Unite, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 374, commi 2 e 3, codice procedura civile.
Art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
Art. 391 cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. a vverso le ordinanze e le sentenze della Corte di cassazione, e solo se esse siano affette da errore materiale o di calcolo, ai sensi dell’art.
Art. 287 c.p.c.
a vverso le ordinanze e le sentenze della Corte di cassazione, e solo se esse siano affette da errore materiale o di calcolo, ai sensi dell’art. 287 c.p.c., ovvero da errore difatto ai sensi dell’art.
Art. 395, num. 4, cod.proc.civ.
287 c.p.c., ovvero da errore difatto ai sensi dell’art. 395, num.
Art. 365 cod. proc. civ.
Art. 182, comma 2, c.p.c.
Art. 46, comma 2, della legge n. 68 del 2009
Per la giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti , l’art.182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall’art. 46, comma 2, della legge n.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. Un. n. 5698/12
Cass. n. 37434 del 21.2.2022
Cass. n. 938 del 13.01.2023
37434 del 21.2.2022 e, di recente, Cass. n. 938 del 13.01.2023).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALIA GIACOMO, rappresentato e difeso per procura allegata alla memoria ex art.378 cod.proc.civ., dall’Avv. Giorgio Maria Bosio presso il cui studio in Roma, Viale Parioli n.47/a è elettivamente domiciliato (indirizzo PEC gmbosioavv@pec.it) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata – avversol’ordinanza n. 2 3774 /202 2 della Co rte Suprema di cassazione , depositata il 29luglio 202 2 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2023dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti.

Rilevato che: con istanza, pervenuta a mezzo posta e depositata il 16.11.2022, Giacomo Galia chiedeva al Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione, ai sensi dell’art.65 Regio Decreto 30 gennaio 1941 n.12, la revoca d’ufficio dell’ordinanza di ques ta Corte n. 23774/2022, depositata il 29 luglio 2022 e il contestuale rinvio a nuovo ruolo del ricorso per cassazione r.g.n. 25119/2021 a norma degli artt.375, comma 2 e seguenti c.p.c. o, più conformemente la pronuncia della Corte a Sezioni Unite, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 374, commi 2 e 3, codice procedura civile.

Disposta la trattazione, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod. proc. civ., in camera di consiglio, veniva depositata dagli avv.ti Giuseppe Logopede e Nicola Casuccio comparsa di costituzione di nuovi difensori e nota di deposito per Galia dott. Giacomo unitamente alla procura loro rilasciata. A seguito di revoca di tale mandato, è stata depositata nell’interesse di Giacomo Galia, dall’Avv. Giorgio Maria Bosio, memoria ex art.378 cod. proc. civ., con allegata procura speciale, con cui si insiste per la revoca d’ufficio dell’ordinanza resa da questa Corte come meglio indicata in epigrafe.

Considerato che: con l’istanza, sottoscritta personalmente e depositata il 16.11.2022, Giacomo Galia - premesso che questa Corte, con l’ordinanza indicata in epigrafe, aveva dichiarato, trattando congiuntamente tutti i motivi, inammissibile il ricorso dallo stesso proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n.4147/08/2021 depositata il 5 maggio 2021- censura la decisione della Corte esponendo che, al contrario, il ricorso era stato redatto conforme mente a tutti i principi espressi , in tema di autosufficienza e divieto della tecnica dell’assemblaggio, dalla Corte stessa e in particolare dalle Sezioni Unite nella decisione n.5698/12, e che la decisione assunta da quel Collegio era viziata da eccesso di potere giudiziario e da rifiuto della tutela giurisdizionale.

C hie de, quindi, il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione in pubblica udienza, a norma dell’art.375, comma 2, e seguenti c.p.c., previa revoca d’ufficio dell’ordinanza n.23774/2022, pubblicata il 29/07/2022. Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. a vverso le ordinanze e le sentenze della Corte di cassazione, e solo se esse siano affette da errore materiale o di calcolo, ai sensi dell’art. 287 c.p.c., ovvero da errore difatto ai sensi dell’art. 395, num. 4, la parte interessata può chiedere la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi dell’art.365 e seguenti.

Solo la correzione può essere chiesta e può essere rilevata d’ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. Nelcaso in esame l’istanza in esame, per il suo contenuto come in estrema sintesi sopra descritto, non rientra nelle ipotesi previste dal citato art.391 c.p.c. La stessa non può, invero, essere interpretata come sollecitazione all’esercizio dei poteri d’ufficio in materia di correzione di errore materiale o di calcolo non prospettandosi né la commissione ad opera della Corte di tali tipi di errori né tanto meno ipotesi di errori di tipo revocatorio, ex art. 395 cod.proc.civ., limitandosi l’istante a una articolata doglianza, nel merito, della decisione (di inammissibilità del ricorso) assunta dal Collegio con l’ordinanza 23774/2022.

Ciò detto, il ricorso, proposto dalla parte personalmente, senza il ministero del difensore e neppure notificato alla controparte, si appalesa inammissibile in quanto distonico ai dettami di cui all’art.365 cod. proc. civ. Né può ritenersi che il successivo conferimento di procura ad un avvocato iscritto all’apposito albo valga a sanare l’originaria mancanza. Per la giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti , l’art.182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall’art. 46, comma 2, della legge n. 68 del 2009, non consente di sanare l’inesistenza o l’assenza in atti della procura alle lite, atteso che l’applicazione di detta norma non è compatibile con la disciplina del conferimento della procura per il giudizio di cassazione che, per il disposto dell’art.365 c.p.c., richiedel’esistenza di una procura speciale valida come requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione e, per il disposto dell’art.366, n.5 c.p.c., che tale procura venga a esistenza prima del ricorso e non dopo (v.Cass.

Sez. Un . n. 37434 del 21.2.2022 e, di recente, Cass. n. 938 del 13.01.2023). Nulla va disposto riguardo alle spese, non avendo l’Agenzia delle entrate svolto difese.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quaterdel d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso