Cassation suspends tax dispute until October 2023 under new simplified settlement law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted the taxpayer's request to suspend the ongoing tax litigation until October 10, 2023. The taxpayer submitted a request for simplified settlement alongside proof of payment, invoking specific provisions of Law No. 197/2022. The court ruled that since the statutory conditions for this expedited procedure were met, the proceedings must be suspended and remitted to a new docket.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 186; Art. 1, comma 197, Law No. 197/2022: Tax disputes involving the Revenue Agency pending at any stage may be defined upon request and payment, and such proceedings are suspended if the taxpayer requests the simplified definition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13894/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro MINUCCI SALVATORE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL SERAFICO, 106, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TORRE (TRRGPP64B04A756Y) rappresentata e difes a dall'avvocato APOLITO DONATO (PLTDNT63D27F839G) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
CAMPANIA n. 8772/2021 depositata il 21/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023dal Consigliere Gian Paolo Macagno. Rilevato che: - l ’Agenzia delle E ntrate ricorre, con unico motivo, avverso la sentenza della CTR Campania, di cui in epigrafe, che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso della Minucci Salvatore SRLavverso l’avviso di accertamento n. TF3030202425-2019, con il quale, riscontrata l’erogazione di maggiori compensi nei confronti dell’amministratore Salvatore Minucci, l’Ufficio aveva recuperato a tassazione le imposte da versare dea parte della società quale sostituto d’imposta; -la società contribuente resiste con controricorso; - la discussione del ricorso è stata fissata a seguito di opposizione alla proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c.
Considerato che: - la contribuente ha depositato copia della domanda di definizione delle controversie tributarie pendenti ex art. 1, commi 186-202 della L. n. 197/2022, unitamente alla copia del versamento in unica soluzione della PEC di trasmissione dell’istanza all’Ufficio; -l'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui ̀ parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi ̀ subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
Il valore della controversia ̀ stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»; -l'art. 1, comma 197, della legge cit., come modificato dall’art. 20, lett.
c) del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, stabilisce che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo ̀ sospe so fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»; -in presenza dei presupposti per accedere alla definizione agevolata della lite pendente, l’istanza di sospensione merita accoglimento, sicché il giudizio va sospeso fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022(10 ottobre 2023) e la causa va rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte sospende il giudizio fino al 10 ottobre 2023 ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e ri