Cassation court remits tax appeal to regional tribunal on novel Irap deductibility issue for Ires base.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court remitted the tax dispute to the Regional Tribunal for a new hearing regarding the deductibility of employee costs. Unicredit argued that all personnel expenses should be considered for Irap deductions when calculating the Ires tax base, contrary to the lower court's reliance on the tax declaration values. The Court accepted this as a novel and significant legal question requiring further examination before a final ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 comma 1 Dl 201/2011; Art. 6 comma 6 D.Lgs. 446/1997: When determining the Irap deductible from the Ires tax base, all expenses for employee personnel as allocated in the financial statements, after statutory deductions, must be considered, not merely the Irap value indicated in the tax return.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: Unicredit Spa (incorporante Family Credit Network Spa), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale notarile allegata, dagli Avv.ti Livia Salvini e Davide De Girolamo, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore, alla piazza Venezia n. 11 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3857, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia l’11.10.2021, e pubblicata il 25.10.2021;
Oggetto: Rimborso Ires 2009 - Limiti di deducibilità Irap -Costi per il personale dipendente - Contributi previdenziali ed assicurativi - Valore rilevante - Come riportato in conto economico, oppure in Modello 770. ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa 1. Family Credit Network Spapresentava il 12.3.2013 istanza di rimborso della maggiore Ires versata, in conseguenza della mancata deduzione dell’Irap, in relazione agli anni dal 2009 al 2011. L’Amministrazione accordava un rimborso parziale, ritenendo che le spese sostenute per il personale dipendente fossero deducibili, escluso però quanto trattenuto e versato in relazione al trattamento previdenziale ed assicurativo dei lavoratori.
2. Unicredit Spa, incorporante della Family Credit Network Spa, impugnava i provvedimenti di rimborso nella parte in cui gli importi erano stati ridotti dall’Agenzia delle Entrate, proponendo separati ricorsi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che accoglieva i ricorsi in relazione alla decorrenza degli interessi, mentre li rigettava con riferimento alla maggiore pretesa restitutoria.
3. La società spiegava appello avverso la pronuncia della CTP, con riferimento alla parte in cui era rimasta soccombente, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. La CTR riuniva i ricorsi e li rigettava.
4. Unicredit Spa ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel secondo grado del giudizio, affidandosi a due strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso L’Amministrazione finanziaria. La ricorrente ha pure depositato memoria. Motivi della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione dell’art. 2, comma 1, del Dl n. 201 del 2011, e dell’art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 446 del 1997, per non avere la CTR rilevato che al fine di individuare l’Irap deducibile dalla base imponibile dell’Ires assumono rilievo tutte le spese sostenute per il personale dipendente così come imputate nel conto economico, operate le deduzioni di legge, e non il valore dell’Irap come indicato nella dichiarazione dei redditi della società. 2.Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente censura la nullità della sentenza adottata dal giudice dell’appello, in conseguenza della violazione dell’art. 36, comma 1, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, comma secondo, cod. proc. civ., e dell’art. 111 della Costituzione, perché la CTR ha adottato una motivazione puramente apparente.
3. Il Collegio, rilevato che la questione proposta dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso presenta caratteri di novità, nonché di rilevanza per l’orientamento della giurisprudenza, ritenutane l’opportunità, dispone rimettersi la trattazione del giudizio alla pubblica udienza della sezione tributaria. Rinvia perciò la causa a nuovo ruolo. la Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo la causa introdotta da Unicredit Spa, per le ragioni di cui in motivazione. Dispone che la trattazione del giudizio sia fissata i