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Ordinanza — n. 27403/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax authority appeal, upholding EU state aid rules blocking seismic tax refund.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27403/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tribunal's decision to deny a tax refund. The taxpayers sought reimbursement of IRPEF taxes paid in 1990-1992 following the Sicily earthquake, arguing for a 90% refund under specific legislation. The court ruled that this legislative provision was incompatible with EU state aid rules and must be interpreted in light of the de minimis regulation, requiring the lower court to reassess the case.

Regesto Legislator

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Art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002; Art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014; The provision granting automatic tax refunds for earthquake victims is inapplicable to business entities as it constitutes illegal state aid incompatible with the EU internal market.

Parole chiave

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state aid compatibility de minimis regulation tax refund denial seismic legislation IRPEF reimbursement EU internal market illegal state aid rimborso fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002
art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002).
Art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014
civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, degli artt.
Art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
C (2015) 5549 "final" del 14 agosto 2015 della Commissione UE, che ha ritenuto tale previsione emessa in violazione dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, dunque, incompatibile con il mercato interno, perché configurante un illegittimo aiuto di stato.
Decisione (UE) 2016/195 della Commissione UE
Regolamento CE n. 994 del 1998
"de minimis" o quelle previste dal regolamento CE n. 994 del 1998 del Consiglio, sull'applicazione degli artt.
art. 112 cod. proc. civ
civ., la nullità della sentenza pronunciata dalla CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. V, 27.11.2019, n. 30927
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro Sciacca Carmelae Peditto Paolo; -intimati - avverso la sentenza n. 9467, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, il 14.10.2021, e pubblicata il 25.10.2021; ascoltata la relazione svoltadal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

Fatti di causa 1. Sciacca Carmela e Peditto Paolo domandavano all’Amministrazione finanziaria il rimborso del 90% dell’Irpef versata, in relazione agli anni dal 1990 al 1992, sul reddito di partecipazionesocietaria conseguito, per un importo complessivo di Oggetto: Irpef - Sisma in Sicilia del dicembre 1990 - Istanza di rimborso -Redditi da partecipazione societaria - Regolamento europeo de minimis. Euro 51.642,07, in conseguenza della legislazione agevolatrice adottata a seguito del sisma verificatosi in Sicilia nel dicembre del 1990 (cfr. art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002).

L’Agenzia delle Entrate non rispondeva.

2. I contribuenti impugnavano il silenzio rifiuto opposto dall’Ente impositore alla loro richiesta restitutoria, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania. La CTP valutava fondate le difese proposte dai ricorrenti, ed affermava il loro diritto a conseguire la restituzione richiesta.

3. Spiegava appelloavverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, l’Amministrazione finanziaria. La CTR confermava la decisione della CTP.

4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia adottata dal giudice dell’appello, affidandosi ad uno strumento di impugnazione. I contribuenti hanno ricevuto notificazione del ricorso presso il difensore costituito in grado di appello, in data 26.4.2022, ma non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità. Motivi della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; nonché dei principi stabiliti dalla Commissione Europea con Decisione (UE) 2016/195, notificata con il n. C (2015) 5549 final, ed inoltre censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza pronunciata dalla CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e del “principio di economicità processuale” (ric., p. 5). 1.1.

In sostanza con il suo ricorso l’Amministrazione finanziaria critica la impugnata decisione adottata dalla CTR per non avere il giudice dell’appello pronunciato sulla questione decisiva, relativa alla compatibilità dell’agevolazione fiscale invocata dai ricorrenti, e pertanto del riconoscimento del diritto al rimborso richiesto, con la normativa europea sugli aiuti di Stato, trattandosi di restituzione di imposte versate in relazione a redditi conseguiti per effetto di partecipazioni societarie. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate contesta la decisone adottata dal giudice dell’appello nella parte in cui delibera che, sull’applicabilità del regime europeo “de minimis”, debba pronunciare il giudice dell’esecuzione, mentre la decisione in materia compete al giudice del merito.

2. In tema questa Corte regolatrice ha condivisibilmenteavuto occasione di statuire che “l'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 –riguardante la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, attraverso le due simmetriche possibilità del pagamento del dieci per cento del dovuto, per chi non ha ancora pagato, e del rimborso del novanta per centro di quanto versato, per chi ha già pagato –non operante in materia di Iva, non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività di impresa, in ragione del combinato disposto dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 e della decisione n. C (2015) 5549 "final" del 14 agosto 2015 della Commissione UE, che ha ritenuto tale previsione emessa in violazione dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, dunque, incompatibile con il mercato interno, perché configurante un illegittimo aiuto di stato.

Peraltro, spetta al giudice di merito valutare se nella singola fattispecie ricorra l'ipotesi di un aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti cd. "de minimis" o quelle previste dal regolamento CE n. 994 del 1998 del Consiglio, sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ovvero da ogni altro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per tale tipo di aiuti”, Cass. sez.

V, 27.11.2019, n. 30927 (evidenza aggiunta). 2.1. È pertanto compito del giudice di merito accertare, sul fondamento delle allegazioni e produzioni offerte dalle parti, se il rimborso d’imposta richiesto dai contribuenti, in relazione al reddito da partecipazione societaria conseguito, ove concesso, si risolverebbe in un aiuto di Stato illegittimo, tenendo anche conto della normativa europea “de minimis”.

3. Il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria risulta quindi fondato e deve essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, perché proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti. La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, e provve