Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond within the mandatory 40-day period. The appellant, Giannattasio Nicola, challenged a tax decision by the Salerno Provincial Revenue Agency, but did not request a ruling on the appeal proposal. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Civil Procedure Code to deem the appeal withdrawn and extinguished the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal's communication deems the appeal withdrawn and extinguishes the cassation proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3429/2016 R.G. proposto da : GIANNATTASIO NICOLA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSA FRANCO (RSOFNC63H16C974Y) -ricorrente- contro AGENZIA DELLEENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SALERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
SALERNOn.7658/2015depositata il 28/07/2015 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, atteso il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale in epoca successiva alla proposizione del ricorso, le spese processuali possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Compensa fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Ro