Cassation Court dismisses tax agency appeal regarding VAT refund timing for nursing home services.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's interlocutory appeal against the Regional Tax Commission's decision to allow a VAT refund. The taxpayer argued that VAT paid on nursing home services should be refundable from the date of invoice issuance rather than the date of tax recovery. The court rejected this, ruling that the specific circumstances of the case did not meet the criteria for a decision in the Chamber of Council, necessitating further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10, comma 1 n. 21 del D.P.R. n. 633/1972; Art. 36, comma 1, lett. a) del D.L. n. 115/2015: The court establishes that the timing of VAT refund eligibility depends on the specific nature of the tax recovery and the applicable administrative procedures, not solely on the invoice date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 7980 /20 2 2 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); –ricorrente – Contro LA GARDENIA DI AMORE MARIA E C. SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domicil iata in Ragusa, via Ecce Homo n. 183, presso e nello studio dell’Avv. Angelo Flaccavento (PEC:avv.aflaccavento@pec.giuffre.it ), - controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale dalla Sicilia n.8001/06/2021 depositata in data 16 / 0 9 /20 21 , non notificata;
Oggetto:iva – rimborso– termine peristanza Cons.Est. Roberto Succio - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 13/09/2023dal C onsigliere Roberto Succio ; Rilevatoche: - nel corso di una verifica fiscale nei confronti della società “L a Gardenia di Amore Maria e Petrolo Giovanna s . n . c .” i funzionari verbalizzanti rilevavano , tra l’altro, che la s ocietà, esercente l’attivitàdi gestione di case di riposo per anziani, negli anni 2005, 2006, 2007 , 2008, 2009, aveva contabilizzato i corrispettivi conseguiti, assoggettandoli ad IVA, con aliquota del 10%, in violazione dell’art. 10, comma 1 n. 21 del d.P.R. n. n. 633 del 1972; l a circostanza veniva segnalata all’Uf ficio deputato all’accertamento,che, per quanto qui di interesse, previa analisi della documentazione contabile (registro Iva dei corrispettivi e ricevutefiscali emesse nel 200 9 ) esibita dalla Società a seguito di apposita richiesta, emetteva e notificav a l’Avviso n. TYZ02C301118/2013 il quale, come gli analoghi atti notificati ai soci ex art. 5 TUIR, era definito a seguito di accertamento con adesione; - il 16.09.2014, la s ocietà “ La Gardenia di Amore Maria Petrolo Giovanna s . n . c . trasmetteva, a mezzo ra ccomandata A/R, “richiestadi rimborso dell’Iva versata nell’anno di imposta 2009, emersa dalla notifica dell’Avviso di accertamento n. TYZ02C0301118/2013 per l’anno 2009 e dalla successiva adesione dell’accertamento in data 28.01.2014 ” (doc. n. 12 allegato al ricorso introduttivo), con la quale la contribuente chiedeva “ il rimborso dell’Iva indebitamente versata nell’anno d’imposta 2009 per l’importo totale di € 11.585,00, oltre gli interessi”; - rimasta senza esito detta istanza, la società adiva la CTP; - il giudice di primo grado rigettava il ricorso; appella va la società; - la CTR, con la pronuncia gravata, ha accolto l’impugnazione in quanto ha ritenuto che le somme versate a titolo di IVA siano Cons.Est.
Roberto Succio - 3 ripetibilinon dalla data di fatturazione come IVA ma da lla data di recuperoda parte dell’ufficio come imposta sul reddito; - ricorre a questa Corte l ’Agenzia delle Entrate con atto affidato a unsolo motivo; resiste con controricorso la società contribuente ; Consideratoche: - non sussistono i presupposti per la decisione in camera di consiglio, risultando invece opportuna la trattazione della controversia all’esito