Cassation court dismisses tax refund appeal as inadmissible due to violation of res judicata on remand limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the taxpayer's appeal inadmissible because the lower court was bound by the specific scope of the remand judgment. The taxpayer argued for a tax deduction based on a law's retroactive application, but the remand court correctly excluded amounts outside the established time limits. The court ruled that the remand judge cannot revisit the temporal boundaries set by the Supreme Court's previous decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 d.l. n. 201/2011; Art. 636 c.p.c.: The limits and object of a remand judgment are fixed exclusively by the cassation sentence, which cannot be challenged or evaded by the remand judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 12043 / 20 22 R.G. propost o da : Casa di Cura Città di Parma S.p.A., c.f. 00305320343, rappresentatae difesa, in virtù di procura specialeallegata a l ricorso , da ll’Avv. Matteo Ferroni, con domicilio digitale indicato in atti; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – RIMBORSO IRES r.g. n. 12043/2022a.c.28/6/2023 Cons. est.
Angelo Napolitano Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. EMILIA - ROMAGNA , n. 1272/2021, depositatain data 27/10/2021; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 28 giugno 2023; Rilevato che: La Casa di Cura Città di Parma S.p.A. (d’ora in poi, anche “la contribuente”o “la società ricorrente”) , con ricorso dinanzi alla C.T.P. di Parma, propose ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate formatosi in relazione all’istanza proposta per ottenere il rimborso della somma di euro 141.265,74, oltre interessi, a titolo di maggiore Irpegversata a causa dell’indeducibilità dell’Irap dalla base imponibile dell’imposta sulle persone giuridiche, sul presupposto della incostituzionalità, per contrasto con l’art. 53 Cost.,dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997, che prevede l’indeducibilità dell’Irap dall’imposta sui redditi.
La C.T.P. di Parma accolse parzialmente il ricorso, ritenendo rimborsabile l’importo conseguente all’applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 185 del 2008, in misura pari al 10%. La C.T.R., su appello della contribuente ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, in base all’art. 2 d.l. n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, dispose il rimborso dell’I rpeg relativo alla quota imponibile delle spese del personale dipendente ed assimilato, al netto delle deduzioni spettanti sulle spese di lavoro dipendentee assimilato.
Sul ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, questa Corte, con ordinanza n. 21079/2020, cassò con rinvio la sentenza d’appello, rilevando che “l’art. 2, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, conv. nella legge n. 214 del 2011, ha introdotto la deducibilità, ai fini delle imposte sul reddito, di un importo pari all’Irap relativa alla quota imponibile r.g. n. 12043/2022a.c.28/6/2023 Cons. est. Angelo Napolitano delle spese per il personale dipendente, con applicazione retroattiva della nuova disciplina nei limiti temporali fissati dallo stesso art. 2 comma 1 quater (introdotto dall’art. 4 comma 12 del d.l. n. 16 del 2012, conv. in legge n. 44 del 2012), secondo cui la disposizione si applica ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 /12/2012, per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto (28/12/2011) sia ancora pendente il termine di cui all’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602; considerato che il termine per la richiesta di rimborso di cui al citato art. 38 è di 48 mesi, la facoltà di richiedere retroattivamente il rimborso dell’Irap ai sensi dell’art. 2 comma 1 riguarda i versamenti effettuati a decorrere dal 28 dicembre 2007 (quadriennio antecedente al 28/12/2011, data di entrata in vigore del d.l. n. 201 del 2011).
Nel caso in esame è pacifico che la richiesta di rimborso ha riguardato i versamenti Irap effettuati nell’anno 2004, ossia in un momento temporale rimasto al di fuori della portata retroattiva dell’art. 2, comma 1 quater, del d.l. n. 201 del 2011 in materia di deducibilità dell’Irap dall’imponibile Irpeg”. Riassunto il giudizio di rinvio, la C.T.R. rigettò l’appello della contribuente avverso la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza resa in sede di giudizio di rinvio, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo.
Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modificazioni, in l. n. 214 del 2011”, la contribuente ha censurato la sentenza impugnata per averritenuto che essa, ratione temporis, non avesse diritto al rimborso della somma conseguente alla riconosciuta r.g. n. 12043/2022a.c.28/6/2023 Cons. est. Angelo Napolitano deducibilitàdalla base imponibile dell’Irpeg dell’Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente. 1.1.
Il motivo è inammissibile. La contribuente dimentica che il giudizio di rinvio è un giudizio chiuso, in relazione al quale è consolidato l’orientamento di questa Suprema Corte secondo il quale “i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neanche alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della corte di legittimità”(Cass., sez. 2, n. 27343/2018, Rv. 65102201;
Cass., sez. 3, n. 8225/2013, Rv. 62584501; Cass., sez. 3, n. 3458/2012, Rv. 62149901; Cass., sez. 3, n. 21664/2005, Rv. 58498201). Orbene, la sentenza rescindente di questa Corte n. 21079/2020 aveva affermato chiaramente che “nel caso in esame è pacifico che la richiesta di rimborso ha riguardato i versamenti Irap effettuati nell’anno 2004, ossia in un momento temporale rimasto al di fuori della portata retroattiva dell’art. 2, comma 1 quater, del d.l. n. 201 del 2011 in materia di deducibilità dell’Irap dall’imponibile Irpeg”, con la conseguenza che il giudice del rinvio non poteva che escludere, dalla determinazione della somma oggetto di restituzione, quella conseguente alla riconosciuta deducibilità dalla base imponibile dell’Irpeg dell’Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente.
2. Dall’inammissibilità del ricorso , in virtù della regola della soccombenza, deriva la condanna della contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo. r.g. n. 12043/2022a.c.28/6/2023 Cons. est. Angelo Napolitano Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la Casa di Cura Città di Parma S.p.A. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in euro cinquemilaseicentoeuro per onorari, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso pri