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Ordinanza — n. 27326/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, allowing refund of IRPEF due to non-physiological salary delay.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27326/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the tax agency's appeal against a lower court ruling that ordered a refund of overpaid IRPEF. The taxpayer argued the public health authority's delay in paying his salary was non-physiological, while the agency claimed it was merely a standard administrative delay. The court ruled that the lower court correctly applied the law by rejecting the agency's evidence that the delay was routine, thereby validating the taxpayer's claim for the refund.

Regesto Legislator

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Art. 17, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The tax authority cannot challenge the appellate court's factual finding on the non-physiological nature of a salary delay; such issues require remand under Art. 360, n. 5 c.p.c., and the lower court's assessment of administrative procedures remains binding.

Parole chiave

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IRPEF refund physiological delay separate taxation regime appellate court review administrative liquidation differimento dell'imposizione ricupero d'imposta tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 17, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986
Angelo Napolitano 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione/falsa applicazione dell’art. 17, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
917 del 1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
917 del 1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
Art. 13, comma 1 bis, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022 , Rv.
Cass., sez. T, n. 3581/2020
Cass., sez. T, n. 3581/2020, Rv.
sez. T, n. 3581/2020
Cass., sez. T, n. 3581/2020, Rv.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 12 976 / 20 22 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Giovanni Cacciola, c.f. CCCGNN67C31A265B, rappresentato e difes o , in virtù di procura speciale allegata al contro ricorso, dall’Avv. Rocco Baldassini, con domicilio digitale in atti; –controricorrente – RIMBORSO IRPEF r.g. n. 12976/2022a.c.28/6/2023 Cons. est.

Angelo Napolitano Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. L AZIO - LATINA , n. 5067/2021, depositatain data 11/11/2021; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 28 giugno 2023; Rilevato che: Giovanni Cacciola (d’ora in avanti, anche “il contribuente”) propose appello per la riforma della sentenza della C.T.P. di Frosinoneche aveva respinto il suo ricorso avverso il rifiuto tacito di rimborso, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della maggiore Irpef pagata in relazione agli anni 2013-2016 derivante dal calcolo delle ritenute effettuate dall’Asl, presso la quale il contribuente prestava servizio come medico radiologo, secondo l’aliquota ordinaria e non secondo il regime della tassazione separata.

Il giudice del gravame accolse l’appello e riformò integralmente la sentenza di prime cure, ritenendo non fisiologico il ritardo con il quale il datore di lavoro pubblico aveva erogato i compensi al medico, suo dipendente, per le prestazioni eseguite negli anni indicati in ricorso. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo. Resiste il contribuente con controricorso. Considerato che: Innanzitutto, si deve dare atto che correttamente l’Agenzia delle Entrate ha dedotto che la notificazione della sentenza d’appello, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, avrebbe dovuto essere eseguita nei confronti dell’amministrazione e non nei confronti dell’Avvocatura erariale, non costituita nel giudizio di secondo grado, con la conseguenza che il ricorso per cassazione è tempestivo. r.g. n. 12976/2022a.c.28/6/2023 Cons. est.

Angelo Napolitano 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione/falsa applicazione dell’art. 17, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate ha dedotto che la sentenza d’appelloavrebbe erroneamente valutato la portata del ritardo con il quale, in relazione alle annualità in questione, l’ASL aveva corrisposto i compensi al contribuente per le prestazioni di medico radiologo da lui effettuate. 1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

E’ inammissibile nella parte in cui la parte pubblica si duole dell’esito del giudizio di merito effettuato dal giudice d’appello circa la non fisiologicità del ritardo dell’erogazione dei compensi: l’esito del giudizio di merito, infatti, può essere censurato solo con il mezzo di cui all’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., indicando i fatti decisivi e oggetto di discussione tra le parti che il giudice avrebbe omesso nel definire la controversia ad esso devoluta. Non vi è spazio, dunque, per devolvere a questa Cortela rivalutazione del compendio istruttorio esaminato dal giudice d’appello ( ex multis , cfr.

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022 , Rv. 666679 - 05). E’ infondato nella parte in cui l’Agenzia delle Entrate contesta alla C.T.R. di avere violato o falsamente applicato l’art. 17, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986. Questa Corte ha statuito (cfr. Cass., sez. T, n. 3581/2020, Rv. 65738101) che il ritardo fisiologico nella corresponsione degli emolumenti ai dipendenti, legato alle procedure di liquidazione degli stessi, non rileva ai fini della tassazione separata. Orbene, la C.T.R., in relazione alla fattispecie di causa, ha correttamente interpretato, anche in base alla giurisprudenza di legittimità, l’art. 17, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, ed ha accertato, con un giudizio insindacabile in questa sede, che l’Agenzia r.g. n. 12976/2022a.c.28/6/2023 Cons. est.

Angelo Napolitano delle Entrate non è riuscita a dimostrare che il ritardo dell’ASL nella corresponsione dei compensi al contribuente, in relazione agli anni dal 2013 al 2016,fosse stato un ritardo fisiologico, dovuto alle procedure amministrative di liquidazione e corresponsione delle somme dovute. Ne consegueil rigetto del ricorso.

2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigettail ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, i n favore d i Giovanni Cacciola,delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in euro millecinquecento euro per onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge e ad euro duecento per esborsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma