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Ordinanza Interlocutoria — n. 27302/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court suspends tax appeal to allow expedited settlement under new 2022 budget law provisions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27302/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax appeal pending the outcome of an expedited settlement request filed by the taxpayer. The underlying dispute involved the Italian Revenue Agency challenging a company's tax assessment regarding unpaid rent for a property acquired in 2003. The court ruled that the new budget law allows such tax disputes to be settled quickly if the taxpayer requests it, thereby halting the standard litigation process.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 186 and 197 of Law n. 197/2022; Tax disputes involving the Revenue Agency may be expeditedly settled upon taxpayer request, suspending ordinary proceedings until the settlement deadline passes.

Parole chiave

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expedited settlement tax dispute suspension Revenue Agency appeal budget law 2022 procedural suspension sospensione della riscossione fiscale impugnazione di decisioni amministrative indagine fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 186 of Law n. 197/2022
Consideratoche: 5.In via preliminare va dato atto che il ricorrente ha depositato in data 30 maggio 2023 nota con cui dichiara di aver proposto domanda di definizioneagevolata, presentata ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge29 dicembre 2022, n.
Art. 1, comma 197 of Law n. 197/2022
Consideratoche: 5.In via preliminare va dato atto che il ricorrente ha depositato in data 30 maggio 2023 nota con cui dichiara di aver proposto domanda di definizioneagevolata, presentata ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge29 dicembre 2022, n.
Art. 1, commi 198 and 200 of Law n. 197/2022
Consideratoche: 5.In via preliminare va dato atto che il ricorrente ha depositato in data 30 maggio 2023 nota con cui dichiara di aver proposto domanda di definizioneagevolata, presentata ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge29 dicembre 2022, n.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 30 /20 1 7 R.G. proposto da AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro INIZIATIVEINDUSTRIALI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difes a , anche disgiuntamente, dall’Avv. Francesco Napolitano e dall ’Avv. Alessandra Militerno , elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Roma via Po n. 9 - indirizzo pec:francesconapolitano@ordineavvocatiroma.org ; –controricorrente – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Cam- pania,n. 4788 / 8 /20 1 6 , depositata il 19 . 5 .20 1 6 e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 settembre 2023 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche:

1. La sentenza della Commissione t ributaria regionale dell a Cam- panian. 4788/8 /20 16 depositata il 19 . 5 .20 16 ha rigettato l’ appell o propostodall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Com- missionetributaria provinciale di Caserta n. 468 / 7 /201 2 , la quale ha accolto il ricorso della società Iniziative Industriali S.r.l. avente ad oggettol’avviso di accertamento per IRES, IRAP , IVA e accessori re- lativamenteall’anno di imposta 2006 .

2. In particolare, le riprese hanno tra tt o origine d a lla documenta- zionecontabile reperita in sede di accesso presso la società, da cui è scaturitala contesta zione di omessa dichiarazione di parte del canone dilocazione annuale, conduttore A . R.P.A.C, dovuto per l'anno di im- postasuddetto relativamente ad un immobile divenuto nel 2003 di proprietàdella contribuente .

3. Dalla lettura del ricorso si apprende che il giudice di prime cure haaccolto la prospettazione della società ritenendo illegittimo l'avviso diaccertamento per omessa allegazione, in violazione del l ' art 7 della l.n. 212/2000 del processo verbale di accesso e per un riscontrato difettodi motivazione dete rminato dal rinvio acritico alle conclusioni delprocesso verbale , decisione condivisa dal la CTR .

4. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorsoper C assazione, deducendo due motiv i , cui ha resistito il con- tribuentecon controricors o . Da ultimo la società contribuente ha de- positatoistanza di sospensione del processo. Consideratoche: 5.In via preliminare va dato atto che il ricorrente ha depositato in data 30 maggio 2023 nota con cui dichiara di aver proposto domanda di definizioneagevolata, presentata ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge29 dicembre 2022, n. 197 , Bilancio di previsione dello Stato per l'annofinanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025, invigore dall'1 gennaio 2 023. 5.1.L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che:

«Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenziadelle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudi zio, compreso quello innanzi allaCorte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata invigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentratoo ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo parial valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito aisensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,n. 546 ». 5.2.A norma, poi, dell'art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, «Lecontroversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente facciaapposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizioneagevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, pressol'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copiadella domanda di definizione e del versamento degli importi do- vutio della prima rata ». 5.3.L'art. 1, commi 198 e 200 della legge citata, recitano, inoltre, che: «Nellecontroversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estintocon decreto del presidente della sezione o con ordinanza in ca- meradi consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processorestano a carico della parte che le ha anticipate » e che « L'e- ventualediniego della definizione agevolata deve essere notificato en- troil 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il qualepende la controversia. Nel caso in cui la definizione della contro- versiaè richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniegodella definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ul- timoovvero dalla controparte nel me desimo termine ». 6.La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine dicui all'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.