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Ordinanza — n. 27297/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses tax authority appeal for inadmissibility due to insufficient motivation for home access.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27297/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax authority's appeal inadmissible regarding the second-instance tribunal's rejection of a home access order. The tribunal correctly found the access request insufficiently motivated, as it failed to specify the grave tax violation indicators required by law. Consequently, the court upheld the lower decision, ruling that the administrative body must explicitly detail the facts justifying such an intrusive measure.

Regesto Legislator

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Art. 52 c. 2 DPR n. 633/1972; Art. 100 TUIR: The administrative authority must explicitly indicate the specific facts and grave tax violation indicators justifying a home access order, rather than relying on a tautological reference to a note, to ensure the measure is legally motivated and proportionate.

Parole chiave

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home access order tax investigation insufficient motivation grave tax indicators administrative appeal procedural inadmissibility tax authority powers sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 52 c. 2 DPR n. 633 del 1972
23824 del 11/10/2017 ) che l'autorizzazione del P rocuratore della Repubblica all'accessodomiciliare, prevista, in presenza di gravi indizi di violazioni delle norme tributarie, dall'art. 52, secondo comma, del d.P.R.
Art. 100 TUIR
art. 14 Cost

Giurisprudenza citata

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Cons.Est. Roberto Succio - 3
Cons.Est. Roberto Succio - 3 - resiste con controricorso il solo Crispino Carmelo; la società Ducezio Immobiliare s.a.s.
Cons.Est. Roberto Succio - 7
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 27741 /20 17 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) ; –ricorrente – Contro CRISPINO CARMELO in proprio e quale legale rappresentante pro temporedella DUCEZIO IMMOBILIARE s.a.s. di CRISPINO CARMELO e PENSAVALLE CONCETTA rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv.

Carmelo Ruggero Gibilisco (PEC: ruggero.gibilisco@pec.slgr.it)con domicilio eletto in Roma, via Vittoria Colonnan. 16, presso lo studio dell’avv. Margherita Cirillo; -controricorrente – Oggetto: autorizzazione PM – motivazione – caratteristiche Cons.Est. Roberto Succio - 2 avverso la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado dellaSicilia sez. staccata di Siracusa n. 1470 / 0 4 / 1 7 depositata in data 19/04/2017, non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 24/02/2022dal C onsigliere Roberto Succio ;

Rilevatoche: - la società Ducezio immobiliare s.a.s. di Crispino Carmelo e Pensavalle Concetta e Crispino Carmelo per l’agenzia di intermediazione immobiliare allo stesso intestata impugnavano con atti separati gli avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio accertava maggiori imponibili per IRAP e IVA riferite agli anni 2004,2005, 2006, 2007, 2008; - la CTP accoglieva integralmente alcun i dei ricorsi proposti; altri eranooggetto di accoglimento parziale; una delle impugnazioni proposteera dichiarata inammissibile; - l’Ufficio, ove soccombente, proponeva appello; i contribuenti resistevanoe proponevano appello incidentale con riguardo all e posizionioggetto di loro soccombenza; - la CTR con la pronuncia qui impugnata , per quanto oggetto di interesse,rigettava l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate accogliendo l’appello incidentale dei contribuenti, in quanto ritenevache avvisi di accertamento con n. finale 200647/2010, 200673/2010, 200672/2010 - poiché notificati a società cancellatada registro imprese in periodo anteriore all’inizio della verifica effettuata dalla GdF e quindi prima della notifica degli avvisi di accertamento – e rano da considerare inesistenti; riteneva inoltre causa di annullamento di tutti gli accertamenti impugnati la mancata indicazione, nella istanza avanzata dai verificatori,dei motivi atti a legittimare la richiesta di accesso ai localiex art. 52 c. 2 del d.P.R. n. 633 del 1972; - ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con atto affidatoa sei motivi;

Cons.Est. Roberto Succio - 3 - resiste con controricorso il solo Crispino Carmelo; la società Ducezio Immobiliare s.a.s. di Crispino Carmelo e Pensavalle Concettasono rimasti intimati; Consideratoche: - preliminarmente, pronunciando sul ricorso, va dichiarat o inammissibile l’originario ricorso della società , che risulta cancellata da registro imprese in data 13 ottobre 2005, prima dellanotifica degli avvisi di accertamento ; - come questa Corte costantemente ritiene , nella sua giurisprudenza ormai del tutto consolidata (Cass. Sez.5, Sentenza n. 21188 del 08/10/2014 ; anche Cass.

Sez.5, Sentenza n. 20252 del 09/10/2015 ; ancora di recente Cass. Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 23534 del 20/09/2019 ) l a cancellazionedi una società di capitali dal registro delle imprese determinal'estinzione dell'ente e, quindi, la cessazione della sua capacitàprocessuale, il cui difetto originario è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità e comporta, in quest'ultimo caso, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione; - pertanto, va dichiarato inammissibile l’originario ricorso della società Ducezio immobiliare s.a.s. di Crispino Carmelo e Pensavalle Concetta, in quanto proposto da soggetto cessato e quindisprovvisto di capacità; la sentenza impugnata è sul punto cassatasenza rinvio ex art. 382 c. 3 c.p.c.; - nondimeno,la cancellazione della società di cui si è detto provoca l’inammissibilità del ricorso dell’Agenzia delle Entrate nei confrontidi tale soggetto, non più esistente all’atto della notifica dell’impugnazione e quindi sprovvisto anche di legittimazione passiva,che non poteva essere attinto dal gravame; ciò alla luce dell'attualeindirizzo della Corte sul tema degli effetti processuali dell'estinzione della società, compiutamente esposto in precedenti pro nunce (cfr., ex multis , Cass. 28/05/2014, n.23141;Cass. n. 30342 del 2018;

Cass. n. 5605 del 2021); Cons.Est. Roberto Succio - 4 - parimenti, anche il controricorso della ridetta società va dichiarato– per le stesse ragioni – del tutto inammissibile; - venendo all’esame dei motivi di ricorso, vanno esaminati per primi il quinto e il sesto mezzo di impugnazione; la loro risoluzione, infatti , produce il venir meno, nella forma della inammissibilitàper difetto di interesse, dei restanti motivi; - il quinto motivo di ricorso si incentra sul la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 c. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamenteritenuto illegittimo l’accesso domiciliare atteso che lapreventiva autorizzazione del P ubblico M iniste ro non era priva dimotivazione in quanto si limitava a richiamare la nota n. 116 del 27 febbraio 2008 della GdF di Noto e in relazione agli “elementi esposti dalla Tenenza” dava atto della ricorrenza dei “graviindizi di violazione alla normativa tributa ria”; - ilsesto motivo di ricorso denuncia la violazione ancora dell’art. 52ridetto in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per non avere il giudice del gravame valutato se, sulla base del materiale probatorioacquisito, l’evasione contestata poteva sus sistere, con ciòmancando di motivare sul punto; - anchetali motivi sono in realtà sfaccettature di una medesima critica alla pronuncia impugnata, e possono quindi esaminarsi congiuntamente; - all’esito,gli stessi si rivelano in fondati; - la giurisprudenza di questa Corte, costantemente e da svariati anni, afferma sempre sul punto ( a partire da Cass.

Sez.U, Sentenza n. 16424 del 21/11/2002; ma si veda tra le recenti Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 23824 del 11/10/2017 ) che l'autorizzazione del P rocuratore della Repubblica all'accessodomiciliare, prevista, in presenza di gravi indizi di violazioni delle norme tributarie, dall'art. 52, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valoreaggiunto (reso applicabile anche ai fini dell'accertamento Cons.Est. Roberto Succio - 5 delle imposte sui re dditi dal richiamo operato dall'art. 33 del d.P.R.29 settembre 1973, n. 600), costituisce un provvedimento amministrativo, il quale si inserisce nella fase preliminare del procedimentodi formazione dell'atto impositivo ed ha lo scopo di verificare che gl i elementi offerti dall'ufficio tributario (o dalla Guardia di finanza nell'espletamento dei suoi compiti di collaborazione con detto U fficio) siano consistenti ed idonei ad integraregravi indizi; - orbene,da tale natura e funzione dell'autorizzazione discende - anchein considerazione del fatto che l'autorizzazione trova base logicanell'art. 14 Cost. che tutela l'inviolabilità del domicilio - che il giudice tributario, davanti al quale sia in contestazione la pretesaimpositiva ava nzata sui risultati dell'accesso domiciliare, può essere chiamato a controllare l'esistenza del decreto del Pubblico M inistero e la presenza in esso dell’ indispensabil e requisitomotivazionale; - il sopra nominato requisito, per venire al fulcro della censura, richiede che l'apprezzamento della gravità degli indizi sia esternabile, per poter essere sindacabile, sia pure in modo sintetico,oppure indiretto, tramite il riferimento ai dati allegati dall'autoritàrichiedente; - nel presente caso, la CTR ha accertato che nella missiva della GdFtesa a richiedere l’autorizzazione in parola era fatto rimando a “elementi in possesso di questo reparto” come gravi indizi di violazioni alle norme tributarie ; tale laconica e asse rtiva indicazione non soddisfa il requisito della motivazione come prescrittoex lege ; - infatti,per consentire al Procuratore della Repubblica un’attenta valutazione della fattispecie illecita segnalata, l’ U fficio richiedente l’autorizzazione deve formula re la richiesta evidenziando con chiarezza e completezza i “ gravi indizi di violazione”richiesti dall’ articolo 52 del d.P.R. n. 633 del 1972; manondimeno per quanto la giurisprudenza di legittimità abbia Cons.Est.

Roberto Succio - 6 piùvolte espresso la necessità che l’autorizzazione all’ispezione di locali adibiti ad abitazione sia correttamente motivata, essa tuttaviaha, comunque, riconosciuto che la stessa possa esaurirsi anche in espressioni sintetiche di significato implicito, ovvero risolversinel semplice richiamo alla nota dell’Organo di controllo chefaccia riferimento ai gravi indizi di violazioni ; - inparticolare, le sezioni unite di questa Corte, con la s entenza n. 16424/2004,hanno disposto che il giudice tributario, dinanzi alla contestazione della pretesa impositiva avanzata sui risultati dell’accesso domiciliare, “ può essere chiamato a controllare l'esistenza del decreto del pubblico ministero e la pre senza in esso degli indispensabili requisiti ”, e che, nel valutare la legittimità del provvedimento di autorizzazione all’accesso domiciliare,terrà conto, “ quanto al requisito motivazionale, che l'apprezzamentodella gravità degli indizi è esternabile anc he in modo sintetico, oppure indiretto, tramite il riferimento ai dati allegatidall'autorità richiedente ” ; - nelcaso di specie, questa Corte suprema, proprio in ragione dei principisopra esposti, ha precisato che “ l'obbligo motivazionale deveritenersi as solto nel caso in cui risultino indicate la nota e l'autoritàrichiedente, con la specificazione che il provvedimento trova causa e giustificazione nell'esistenza di gravi indizi di violazione della legge fiscale, la cui valutazione dev'essere effettuataex ante con prudente apprezzamento ”; - nederiva che oltre al rimando agli estremi della nota, andranno sia pure in modo sintetico indicati, se non nel loro contenuto analitico, quantomeno nella loro essenziale portata suscettibile di innescare l’approfondime nto istruttorio richiesto, particolarmente invasivo, proprio quei gravi indizi, quali ad esempiola mancata presentazione della dichiarazione, l’esiguità delreddito dichiarato rispetto a evidenti e certi indici di maggiore capacità contributiva, o ancora le relazioni significative con soggettisottoposti a positiva attività di accertamento;

Cons.Est. Roberto Succio - 7 - solol’indicazione di tali elementi, infatti, consente la valutazione della sussistenza dei gravi indizi richiesti dalla norma surrichiamata,gravi indizi che il PM prima e il giudice tributario poidebbono, prima di valutare, quantomeno percepire nella lo ro consistenza di massima, risultando quindi onere dell’Amministrazione (peraltro in una fase nella quale non vi è pregiudiziodell’”effetto sorpresa” nei confronti del verificato, che potrebbe pregiudicare il risultato istruttorio, dal momento che nonè c onsentita al contribuente la partecipazione a questa fase del procedimento di controllo) quantomeno indicare i fatti essenziali,nei termini e con le esemplificazioni sopra proposte, che rendono necessario l’accesso domiciliare per il prosieguo dellaverifica; - conseguentemente, nel ritenere che con l’espressione qui utilizzata – completamente iper sintetica , al punto da risultare tautologicae neppure enunciativa quanto all’esistenza dei sopra espostielementi – non abbia posto il soggetto a ciò deputato di valutare la legittimità della richiesta di accesso, la CTR si è conformataai principi sopra illustrati; - dal rigetto dei motivi di ricorso sopra esaminati, deriva l’inammissibilitàdei restanti motivi, che sono in concreto difettosi diinteresse in quanto il loro accoglimento non influisce sull’esito delgiudizio; - la particolarità della vicenda processuale è giusta ragione di compensazionedelle spese del giudizio; - nonvi è luogo al c.d.

“raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari poiché parte ricorrente è Amministrazione dello Stato assistitadall’avvocatura erariale e ammessa alla prenotazione a debito; p.q.m. pronunciandosul ricorso, dichiara inammissibile il ri