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Ordinanza Interlocutoria — n. 27296/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 27296/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27296/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.12123/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro MOLELLA MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO 25, presso lo studio dell’avvocato PISACANE MICAELA (PSCMCL76D41I838H) rappresentato e difeso dall'avvocato PICCIOLI ELISABETTA (PCCLBT67E58H501L); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 27296/2023 — snciv · Corte di Cassazione: La CTR, premesso che ai tributi erariali si applica la prescrizione decennale e a quelli locali quella quinquennale, ha ritenuto che fossero prescritti tutti i crediti tranne quello relativo a diritto annuale della camera di commercio. Il ricorso sifonda su tre motivi. Ha resistito con controricorso il contribuente. CONSIDERATO CHE: Nelle more, con atto depositato il 24.7.2023, il difensore di Mario Molella ha comunicato di aver aderito alla “definizione agevolata (c.d. rottamazione quarter)” ex art. 1 commi da 231 a 252 legge n. 197/2022e di voler rinunziare al giudizio, dichiarando di rinunziare al controricorso.

Parole chiave

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arretrati d'imposta contenzioso tributario esecuzione fiscale tempestività tributaria sospensione della riscossione fiscale detrazioni e rimborsi
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.12123/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro MOLELLA MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO 25, presso lo studio dell’avvocato PISACANE MICAELA (PSCMCL76D41I838H) rappresentato e difeso dall'avvocato PICCIOLI ELISABETTA (PCCLBT67E58H501L); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

LATINA n. 3840/2019depositata il 25/06/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE: L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Lazio indicata in epigrafe che ha accolto parzialmente l’appello principale del contribuente Mario Molella e ha rigettato quello incidentale dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Frosinone che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente contro una serie di cartelle di pagamento.

La CTR, premesso che ai tributi erariali si applica la prescrizione decennale e a quelli locali quella quinquennale, ha ritenuto che fossero prescritti tutti i crediti tranne quello relativo a diritto annuale della camera di commercio. Il ricorso sifonda su tre motivi. Ha resistito con controricorso il contribuente. CONSIDERATO CHE: Nelle more, con atto depositato il 24.7.2023, il difensore di Mario Molella ha comunicato di aver aderito alla “definizione agevolata (c.d. rottamazione quarter)” ex art. 1 commi da 231 a 252 legge n. 197/2022e di voler rinunziare al giudizio, dichiarando di rinunziare al controricorso.

Vista la dichiarazione proveniente dal contribuente, dovendosi verificare la corrispondenza tra le cartelle di pagamento per le quali è stata proposta la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e quelle oggetto del presente giudizio, deve darsi termine alla ricorrente Agenzia delle entrate per deduzioni in merito. p.q.m. dispone rinvio a nuovo ruolo concedendo all’Agenzia delle entrate gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per deduzionicome