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Ordinanza Interlocutoria — n. 27288/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; conciliation agreement requires municipal approval and payment before case ends.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27288/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court dismissed the cassation appeal against a regional tax commission decision regarding IMU taxes. The appellant argued for a specific value reduction and procedural violations, while the respondent claimed a conciliation agreement existed. The court found the agreement incomplete because it lacked municipal approval and the required payment, thus remanding the case for further documentation.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 48 bis D.Lgs. n. 546/1992: A conciliation agreement in tax proceedings remains ineffective and does not terminate the litigation until it receives administrative approval and the full payment of the agreed amounts.

Parole chiave

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conciliation agreement tax proceedings municipal approval IMU taxes procedural termination differimento dell'imposizione computo dei contributi inchiesta per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
con il primo motivo la ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360 , primo comma, n.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli art t .
Art. 380 c.p.c.
va preliminarmente dato atto che la controricorrente, in sede di memoria ex art. 380 c.p.c., ha dichiarato, allegando relativa documentazione, che era «intervenuta tra le parti apposita conciliazione ex 48 bis del D.Lgs.
Art. 48 bis del D.Lgs. n. 546/1992
art. 342 cod. proc. civ
119/2018, per avere la Commissione tributaria regionale omesso di pronunciarsi sull’eccepita inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ.
art. 53 D.lgs. n. 546/1992
e dell’art. 53 D.lgs. n. 546/1992 e per avere omesso di dichiarare l’inammissibilità dell’appelloin conseguenza del deposito dell’atto di gravame in forma cartacea, in luogo di quella telematica prescritta dall’art.
art. 380 c.p
va preliminarmente dato atto che la controricorrente, in sede di memoria ex art. 380 c.p.c., ha dichiarato, allegando relativa documentazione, che era «intervenuta tra le parti apposita conciliazione ex 48 bis del D.Lgs.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 239-2021proposto da: GAMMA TRIBUTI S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocato ANNA MELE giusta procura speciale estesa in calceal ricorso e con domicilio digitale eletto presso l’ indirizzo di posta elettronica certificataavv.annamele@legalmail.it -ricorrente – contro DELLA CORTE MARIA ROSARIA, rappresentata e difes a dall’Avvocato MARCELLO FORTUNATO giusta procura speciale estesa in calce al controricorso e con domicilio digitale eletto presso l’ indirizzo di posta elettronica certificataavvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it -controricorrente– e COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO, in persona del Sindaco pro tempore -intimato– avverso la sentenza n. 3541/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA, depositata il 9 / 7 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del12/9/2023 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Gamma Tributi S.r.L. propone ricorso, affidato a due motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campaniaaveva parzialmente accolto l’appello di Maria Rosaria Della Corte avverso la sentenza n. 2780/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Salernoin rigetto del ricorso propost o dall’associazione avverso avvisidi accertamento IMU 2013 e 2014, emesso e notificato dalla società ricorrenteper conto del Comune di Montecorvino Pugliano; la contribuente resiste con controricorso ed ha infine depositato memoria difensiva, il Comune è rimasto intimato CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione di norme di diritto (artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., art. 11 Preleggi, art. 3 L. n. 212/2000, art. 52 e ss.

D.Lgs. n. 504/1992) per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente accolto l’appello dellacontribuente affermando quanto segue: «La delibera comunale prevede altresì una riduzione del 65%del valore in mancanza dei piani attuativi. Consegue che il valore determinato dal Comune … deve essere più correttamente ridotto del 65%; si ottiene così un valore imponibile ai fini IMU…»; 1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli art t . 112, 115 , 116 e 342 cod. proc. civ.,degli artt. 22 e 53 D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 16 bis, comma 4, D.Lgs. n. 119/2018, per avere la Commissione tributaria regionale omesso di pronunciarsi sull’eccepita inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. e dell’art. 53 D.lgs. n. 546/1992 e per avere omesso di dichiarare l’inammissibilità dell’appelloin conseguenza del deposito dell’atto di gravame in forma cartacea, in luogo di quella telematica prescritta dall’art. 16 bis, comma 4, D.Lgs. n. 119/2018; 2.1. va preliminarmente dato atto che la controricorrente, in sede di memoria ex art. 380 c.p.c., ha dichiarato, allegando relativa documentazione, che era «intervenuta tra le parti apposita conciliazione ex 48 bis del D.Lgs. n. 546/1992 ovvero la definizione bonaria, tra gli altri, anche del presente giudizio avente ad oggetto gli avvisi di accertamento n. 575 del 08.10.2018 e n. 1285 del 08.10.2018 relativi, rispettivamente, all’I.M.U. 2013 e 2014»; 2.2. dall’esame della documentazione(prodotta in allegato alla suddetta memoria), emerge che il citato accordo, recante unicamente la sottoscrizione delle odierne parti ricorrente e controricorrente, è stato «sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione»e che «la definizione del procedimento si perfezionerà unicamente con il versamento delle nuove somme dovute»; 2.3. ritenuto quindi necessario che la parte controricorrente fornisca chiarimenti al riguardo, depositando relativa documentazione attestante l’intervenuta accettazione dell’accordo conciliativo da parte del Comune di Montecorvino Pugliano e l’integrale versamento delle somme ivi indicate

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando alla parte contribuente termine di sessantagiorni dalla comunicazione della presente ordinanza per produrre la documentazione indicata nella parte motiva. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto