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Ordinanza Interlocutoria — n. 27282/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends tax appeal to allow simplified settlement under new 2022 tax law provisions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27282/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione suspended the tax appeal to allow the parties to utilize a simplified settlement procedure under new legislation. The taxpayers argued their company was an Italian de facto entity despite its formal Monaco seat, while the tax authority contested this characterization. The court granted the suspension to facilitate the application of the expedited resolution mechanism introduced by the December 2022 law.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; Art. 1, comma 186, della predetta legge: The court may suspend a tax appeal to allow parties to benefit from the simplified settlement procedure provided for by the new law.

Parole chiave

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tax appeal suspension simplified settlement procedure de facto entity status Italian tax law 2022 Corte di Cassazione order gestore d'affari società estera amministrazione delle finanze

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Considerato che: La società, con istanza depositata in via telematica, ha chiesto, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , la sospensione della controversia,per avvalersi della definizione agevolata di cui al l’art.
Art. 1, comma 186, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Considerato che: La società, con istanza depositata in via telematica, ha chiesto, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n.
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Testo completo

uente Oggetto ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritt o al n. 1 686 /20 1 9 R.G. propost o da: L.C. DISTRIBUTION S.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, e LANDOZZI GIANLUCA, in quanto «considerato dall’Amministrazione finanziaria amministratore di fatto» della stessa società, difesi e rappresentati, per procura speciale, dal Prof. Avv. Alessandro Giovannini e dagli Avv.ti Leonardo Biagi e Valerio Cioni, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via degli Scipioni n. 268/a; –ricorrenti principal i ed intimat i incidental i – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

–controricorrente e ricorrent e incidental e – Esterovestizione avverso la sentenza della Commissione tributaria reg ionale d ella Toscana - sezione staccata di Livorno, n.1048/10/2018, depositata il 2 8 maggio 201 8 ; Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 settembre 2023 dal Consigliere Michele Cataldi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che non si è opposto alla sospensione; udita per l’Avvocatura generale dello Stato l’Avv. Beatrice Fiduccia; udito per la parte controricorrente e ricorrente incidentale l’Avv.

Valerio Cioni; Rilevato che: 1.La L.C. DISTRIBUTION S.A.R.L., in persona del suo amministratore di diritto, e Gianluca Landozzi, in quanto ritenuto dall’Ufficio amministratore di fatto della medesima società, impugnò l’avviso d’accertamen to con il quale l’Agenzia delle entrate aveva imputato alla società i l reddito imponibile ai fini Ires ed Irap, oltre agli interessi ed alle sanzioni, relativo all’anno d’imposta 2006, sostenendo che la medesima società avess e solo formalmente sede nel principato di Monaco, ma fosse in realtà una compagine italiana estero-vestita, avente sede effettiva in Italia, presso il domicilio fiscale dell’amministratore di diritto Claudia Baronti e dell’assunto amministratore di fatto Gianluca Landozzi.

L’adita Commissione tributaria provinciale di Livorno accolse solo in parte il ricorso, rideterminando per diminuzione le sanzioni, in applicazione della continuazione, ma respingendolo per il resto. Proposto appello principale dalla società e dall’assunto amministratore di fatto della stessa, Gianluca Landozzi, la C omm issione trib utaria reg ionale della Toscana-sezione staccata di Livorno, con la sentenza di cui all’epigrafe, ha così provveduto: «In parziale riforma della decisione di primo grado della CTP dichiara legittimo l’avviso d’accertamento impugnato dalla parte contribuente; dovute le sanzioni nella misura minima; riconosciuti i costi relativi ai maggiori ricavi accertati.

Spese compensate.». Avverso la sentenzad’appello hanno proposto r icorso per cassazione la società contribuente e Gianluca Landozzi, in quanto «considerato dall’Amministrazione finanziaria amministratore di fatto» della medesima compagine, , affidandolo a tremotivi. L’Amministrazione haresistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, affidato a tre motivi. La società contribuente e Gianluca Landozzi sono rimasti intimati rispetto al ricorso incidentale. Il Pubblico Ministerio, nella persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, con conclusioni scritte ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso principale; accogliere il ricorso incidentale; cassare la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione.

Considerato che: La società, con istanza depositata in via telematica, ha chiesto, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , la sospensione della controversia,per avvalersi della definizione agevolata di cui al l’art. 1, comma 186,della predetta legge.

P.Q.M.

Sospende il giudizio sino al 10 ottobre 2023