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Ordinanza Interlocutoria — n. 27275/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation suspends tax dispute over unpaid taxes and mortgage registration pending simplified settlement request.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27275/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the ongoing tax litigation between the taxpayer and the tax authorities. The taxpayer argued that four payment notices were not properly served, while the authorities contended that three notices had been validly delivered. The court ordered a suspension pending the taxpayer's request for a simplified settlement under the new budget law.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197 of Law No. 197/2022; Art. 1, comma 186 of Law No. 197/2022: Tax disputes involving the Revenue Agency pending at the time of the law's entry into force are suspended upon the taxpayer's request for a simplified settlement.

Parole chiave

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simplified settlement request tax dispute suspension Revenue Agency jurisdiction payment notice service mortgage registration tax procedura di ricupero d'imposta notifica delle Intese procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197 of Law No. 197/2022
Consideratoche: 5.In via preliminare va dato atto che il ricorrente ha depositato in data 2agosto 2023 copia della domanda di definizione agevolata presentata aisensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n.
Art. 1, comma 186 of Law No. 197/2022
Consideratoche: 5.In via preliminare va dato atto che il ricorrente ha depositato in data 2agosto 2023 copia della domanda di definizione agevolata presentata aisensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n.
Art. 1, commi 198 and 200 of Law No. 197/2022
Consideratoche: 5.In via preliminare va dato atto che il ricorrente ha depositato in data 2agosto 2023 copia della domanda di definizione agevolata presentata aisensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 28181 /20 15 R.G. proposto da FERDINANDO TESTONI BLASCO, rappresentato e difeso, anche di- sgiuntamente, dall’ A vv. Piergiorgio Finocchiaro e dall ’ A vv. Pietro Pa- ternòRaddusa, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensorein Roma via Della Giuliana n. 66 - indirizzo pec : pietropater- noraddusa@ordineavvocatiroma.org; –ricorrente – contro RISCOSSIONESICILIA S.P.A. , già SERIT SICILIA S.P.A., in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’ Avv.

Alessandro Furci,indirizzo pec : alessandrofurci@pec.it , domiciliato presso la Can- celleriadella Corte di Cassazione ; –controricorrente – nonché AGENZIADELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Sicilia, sez. staccata di Catania , n. 1 628 /1 7 /20 15 , depositata il 20 . 4 .20 15 e nonnotificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 settembre 2023 dalconsigliere Pierpaolo Gori.

Rilevatoche:

1. Con sentenza della Commissione t ributaria regionale dell a Sici- lia, sez. staccata di Catania , n. 1628/17 /20 15, depositata il 20.4.2015 veniva no parzialmente accolti gli appell i propost i dall’Agenziadelle Entrate e dall’agente della riscossione per la pro- vinciadi Catania , Riscossione Sicilia S.p.a., già Serit Sicilia S.p.a. . P er l’effetto,veniva rigettato il ricorso introduttivo limitatamente alle car- telledi pagamento nn. 29320060011706765 , 29320060134817842 , 29320070110306762,e riforma ta in corrispondenza la sentenza della Commissionetributaria provinciale di Catania n. 77 2 / 9 /201 0 , la quale avevaintegralmente accolto il ricorso di Testoni Blasco Ferdinando.

2. Il contribuente rendeva noto di aver appreso dell'esistenza di una iscrizioneipotecaria sui propri beni in favore dell ’agente della riscos- sionee di aver saputo attraverso gli estratti di ruolo che l'Agenzia avevaiscritto a ruolo a titolo di II.DD. e IVA l a complessiva somma diEuro 63.953,23 oltre accessori , a seguito di controlli delle dichia- razionidi plurimi anni di imposta ed emissione delle cartelle di paga- mento - non opposte - n n . 29320060011706765 , 29320060042323072,29320060134817842, 29320070110306762 .

3. Il contribuente impugnava le quattro cartelle e i ruoli corrispon- dentiallegando la mancata rituale notifica delle quattro cartelle nei suoi confronti. I l giudice di prime cure condivideva tale prospetta- zione, ritenendo che non fosse stata offerta in giudizio prova delle notifichedelle cartelle , decisione non condivisa che in parte in sede diappello, avendo la CTR accertato la rituale notifica di tre dell e quat- trocartelle suddette.

4. Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso per C assazione deducendo sei motiv i , cui ha nno resistito l’Agenzia delleentrate e l’agente della riscossione con due distinti controricors i . Da ultimo il contribuente ha deposita to istanza di sospensione del processo. Consideratoche: 5.In via preliminare va dato atto che il ricorrente ha depositato in data 2agosto 2023 copia della domanda di definizione agevolata presentata aisensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , Bilanciodi previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennaleper il triennio 2023 - 2025, in vigore dall'1 ° gennaio 2023. 5.1.L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che:

«Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenziadelle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendentiin ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi allaCorte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata invigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentratoo ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo parial valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito aisensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,n. 546 ». 5.2.A norma, poi, dell'art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, «Lecontroversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente facciaapposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizioneagevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, pressol'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copiadella domanda di definizione e del versamento degli importi do- vutio della prima rata ». 5.3.L'art. 1, commi 198 e 200 della legge citata, recitano, inoltre, che: «Nellecontroversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estintocon decreto del presidente della sezione o con ordinanza in ca- meradi consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processorestano a carico della parte che le ha anticipate » e che « L'e- ventualediniego della definizione agevolata deve ess ere notificato en- troil 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il qualepende la controv ersia. Nel caso in cui la definizione della contro- versiaè richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniegodella definizione entro sessanta giorni dalla notifica di q uest'ul- timoovvero dalla controparte nel medesimo termine ». 6.La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine dicui all'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre