Civil court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil lawsuit between Borra and the Italian Tax Agency extinguished. The lower court found that the Tax Agency's inclusion of the case in a specific list under Article 5 of Law No. 130/2022 automatically terminated the proceedings without a formal denial. Consequently, the court upheld the decision that the process ended by operation of law, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, Law No. 130/2022; Art. 391, third paragraph, Civil Procedure Code: When a tax dispute is listed for automatic extinction under the new procedural framework, the litigation terminates by operation of law unless parties specifically request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.32840/2018 R.G. proposto da : BORRA SEBASTIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato IRRERA MAURIZIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n.622/ 04/ 2018 depositata il 04/04/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINT