Italian court suspends tax appeal to allow simplified settlement under new 2023 tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court suspended the tax appeal proceedings pending the definition of a simplified settlement procedure. The taxpayer sought to avoid a full trial by utilizing a new legislative mechanism introduced in late 2022, while the tax authority resisted the suspension. The decision halts the litigation to allow parties to explore this specific statutory pathway before resuming the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; Art. 1, comma 186, della predetta legge: The court may suspend tax litigation to allow parties to utilize a newly defined simplified settlement procedure when requested by the taxpayer.
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uente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26785/2016R.G. proposto da: LANDOZZI GIANLUCA, difesoe rappresentato, per procura speciale, dal Prof. Avv. Alessandro Giovannini e dall’Avv. Valerio Cioni, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via degli Scipioni n. 268/a; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona delDirettore pro-tempore, con domicili o legale in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria reg ionale d ella Toscana - sezione staccata di Livorno, n.668/14/2016, depositata il 13 aprile 201 6 .
Accertamento sintetico Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 settembre 2023 dal Consigliere Michele Cataldi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che non si è opposto alla sospensione; udito per parte ricorrente l’Avv. Valerio Cioni; uditaper l’Avvocatura generale dello Stato l’Avv. Beatrice Fiduccia; Rilevato che: 1.Gianluca Landozzi impugnò l’avviso d’accertamento sintetico con il quale l’Agenzia delle entrate aveva ricostruito il maggior reddito imponibile del contribuente, relativo all’anno d’imposta 2007, con conseguente maggiore imposizione ai fini Irpef e relative addizionali, oltre agli interessi ed alle sanzioni.
L’adita Commissione tributaria provinciale di Livorno respinse il ricorso del contribuente, mentre la Commissione tributaria regionaledella Toscana-sezione staccata di Livorno, accolse l’appello di quest’ultimo. Proposto ricorso per cassazione dall’Amministrazione, questa Corte lo ha accolto con l’ordinanza del 28 aprile 2015, n. 8553, che ha cassato con rinviola sentenza impugnata. Riassunto il giudizio, la Commissione tributaria regionale della Toscana-sezione staccata di Livorno, con la sentenza di cui all’epigrafe, ha così deciso «Accoglie l’appello dell’Ufficioe condanna il contribuente al pagamento de ll e spese […]», ma nella sostanza (come emerge dalla motivazione ed è confermato dallo stesso ricorrente) ha rigettato l’originario appello del contribuente.
Avverso la sentenza del giudice del rinvio lo stesso contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a tremotivi. L’Agenzia delle entrate ha resistito in giudizio con controricorso. Il Pubblico Ministerio, nella persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, con conclusioni scritte ha chiesto dirigettare il ricorso. Considerato che: Il contribuente, con istanza depositata in via telematica, ha chiesto, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la sospensione della controversia, per avvalersi della definizione agevolata di cui al l’art. 1, comma 186,della predetta legge.
P.Q.M.
Sospende il giudizio sino al 10 ottobr