Italian tax court suspends proceedings to allow simplified tax payment under new 2023 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation suspended the tax dispute between Gianluca Landozzi and the Revenue Agency to facilitate a simplified payment procedure. Although the lower court rejected the taxpayer's appeal on the merits, the court recognized the request for suspension based on the new legislative framework. Consequently, the proceedings were halted until October 10, 2023, pending the taxpayer's compliance with the simplified payment terms.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; Art. 1, comma 186, della predetta legge: The court may suspend tax litigation proceedings to allow the taxpayer to benefit from the simplified payment procedure established by the new law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 979/2017R.G. proposto da: LANDOZZI GIANLUCA, difesoe rappresentato, per procura speciale, dal Prof. Avv. Alessandro Giovannini e dall’Avv. Valerio Cioni, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via degli Scipioni n. 268/a; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona delDirettore pro- tempore, con domicili o legale in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria reg ionale d ella Toscana - sezione staccata di Livorno, n.953/10/2016, depositata il 2 4 maggio 201 6 .
Accertamento sintetico Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 settembre 2023 dal Consigliere Michele Cataldi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che non si è opposto alla sospensione; udito per parte ricorrente l’Avv. Valerio Cioni; udita per l’Avvocatura generale dello Stato l’Avv. Beatrice Fiduccia; Rilevato che: 1.Gianluca Landozzi impugnò l’avviso d’accertamento sintetico con il quale l’Agenzia delle entrate aveva ricostruito il maggior reddito imponibile del contribuente, relativo all’anno d’imposta 2008, con conseguente maggiore imposizione ai fini Irpef e relative addizionali, oltre agli interessi ed alle sanzioni.
L’adita Commissione tributaria provinciale di Livorno respinse il ricorso del contribuente, mentre la Commissione tributaria regionaledella Toscana-sezione staccata di Livorno, accolse l’appello di quest’ultimo. Proposto ricorso per cassazione dall’Amministrazione, questa Corte lo ha accolto con l’ordinanza del 28 aprile 2015, n. 8554, che ha cassato con rinvio la sentenza impugnata. Riassunto il giudizio, la Commissione tributaria regionale della Toscana-sezione staccata di Livorno, con la sentenza di cui all’epigrafe, ha così deciso «Accoglie l’appello dell’Ufficio.
Condanna il contribuente alle spese […]», ma nella sostanza (come emerge dalla motivazione ed è confermato dallo stesso ricorrente) ha rigettato l’originario appello del contribuente. Avverso la sentenza del giudice del rinvio lo stesso contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a tremotivi. L’Agenzia delle entrate ha resistito in giudizio al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione, non elaborando ulteriori difese. Il Pubblico Ministerio, nella persona del Sostituto Procuratore generaleGiuseppe Locatelli, con conclusioni scritte ha chiesto dirigettare il ricorso.
Considerato che: Il contribuente, con istanza depositata in via telematica, ha chiesto, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la sospensione della controversia, p er avvalersi della definizione agevolata di cui al l’art. 1, comma 186,della predetta legge.
P.Q.M.
Sospende il giudizio sino al 10 ottobre 2023 e rinv