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Ordinanza — n. 27178/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax appeal against fines for formal VAT registration errors, ruling they don't cause fiscal damage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27178/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's decision rejecting the taxpayer's appeal against VAT fines. The taxpayer argued that while formal accounting errors occurred, the final tax liability remained identical due to bilateral neutralization, causing no actual fiscal loss. The court agreed, holding that such formal violations do not generate damages when the substantive tax obligation is met and no fraud is proven.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 9-bis del d.lgs. n. 158/2015; Art. 23 e 25 del d.P.R. n. 633/1972: Formal violations of accounting registration rules in the reverse charge system do not constitute grounds for sanctions if they do not affect the determination of the tax base or the actual payment of the tax.

Parole chiave

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VAT reverse charge formal accounting violations fiscal damage assessment bilateral neutralization tax sanction proportionality inversione contabile Corte di Giustizia Tributaria ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 9-bis del d.lgs. n. 158 del 2015
Art. 23 del d.P.R. n. 633 del 1972
Art. 25 del d.P.R. n. 633 del 1972
Direttiva n. 77/388/CEE

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24561 del 9/08/2022
Corte di Giustizia, sentenza 11 dicembre 2014, C-590/13
Corte di Giustizia, sentenza 17 luglio 2014, C-272/13
Corte di Giustizia, sentenza 18 marzo 2021, C-895/19
Corte di Giustizia, sentenza 26 aprile 2017, C-564/15
Corte di Giustizia, sentenza 2 luglio 2020, C-835/18
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Testo completo

a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 6631/2018R.G. proposto da Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro La Rea s.r.l., rappresentata e difesa da ll’avvocato Sandro Marinelli , con domicilio digitale PEC , giusta procura specialein calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo –sezione staccata di Pescara n. 768 / 0 6 / 20 1 7 , depositata l’8.09.2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del7 luglio 2023 dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE - La CTP di Pescara accoglieva i l ricors o propost o da l la La Rea s.r.l. controil provvedimento di irrogazione di sanzioni n. TA601RA40000 3 Oggetto: Tributi–IVA - Sanzioni 2013, emesso per l’anno d’imposta 2009, per inesattaregistrazione di fatture di acquisto intracomunitarie(contabilizzate prima con il s egno positivo e poi con il segno negativo solo nel registro acquisti e non anche nel registro delle vendite) e per irregolare registrazione di fatture relative a prestazioni di servizio (contabilizzate nel registro IVA acquisti, senza emettere autofattura da registrare nel registro delle vendite); - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo – sezione staccata di Pescara rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, osservando che: -correttamente il primo giudice aveva affermato che le inadempienze accertate non generavano danni erariali, in quanto il risultato fiscale finale sarebbe stato identico sul piano impositivo, per effetto della prevista neutralizzazione bilaterale dell’IVA; - secondo l’inter pretazione della giurisprudenza unionale (C - 590/13), nel contesto del regime dell’inversione contabile, il principio fondamentale di neutralità fiscale esige che la detrazione dell’IVA a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi; - se, quindi, viene omessa solo la doppia registrazione delle fatture integrate o delle autofatture nei registri previsti dagli artt. 23 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972e non è controver so che gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo, parimenti debitore dell’IVA, e che i beni siano utilizzati per proprie operazioni imponibili, le eventuali inadempienze accertate non generano danni erariali per effetto nella neutralizzazione bilaterale dell’imposta; - la società ricorrente, cessionaria di forniture intracomunitarie, non avevaemesso le autofatture e non aveva registrato le fatture ricevute nel registro degli acquisti e in quello delle vendite, essendosi limitata ad annotare quelle passive nel registro degli acquisti;-l’Ufficio, tuttavia, non aveva contestato la ricorrenza dei presupposti per ritenere che dette fatture riguardassero effettivamente acquisti intracomunitari della contribuente e non ha denunciato intenti fraudolenti; - l ’A genzia impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo; -la La Rea s.r.l. resisteva con controricorso .

CONSIDERATO CHE - C on l’unico motiv o di ricorso , la ricorrente de duce la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 del d.lgs. n. 471 del 1997, 21, 23 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che, anche secondo la giurisprudenza unionale, in caso di inosservanza degli obblighi contabili nel sistema di reverse charge, pur spetta ndo la detrazione dell’IVA, debbano essere comunque irrogate le sanzioni, trattandosi di violazioni non aventi natura meramente formale, in quanto possono alterare i risultati della dichiarazionee pregiudicare un’efficace azione di controllo; -il motivo è fondato; -la censura si incentra sul la natura della sanzione irrogata e implica , preliminarmente, una breve disamina delle diverse tipologie di violazioni in materia tributaria, già oggetto di diversi interventi di questa Corte (ex multisCass. n. 16450 del 10/06/2021); - le violazioni sono sostanziali se incidono sulla base imponibile o sull'imposta o sul versamento, sono formali se pregiudicano l'esercizio delle azioni di controllo, pur non incidendo sulla base imponibile, sull'imposta o sul versamento, e sono meramente formali se non influiscono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, né arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;- in particolare, ai fini della distinzione tra violazioni formali e violazioni meramente formali, è stato affermato che la valutazione «deve essere eseguita alla stregua dell'idoneità ex ante della condotta a recare il detto pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo, previo inquadramento della condotta stessa nel paradigma normativo di riferimento» (Cass. n. 28938 del 17/12/2020;

Cass. n. 16450 del 10/06/2021) e, dunque, deve essere operato un giudizio in astratto che pone in relazione il bene giuridico tutelato e la fattispecie giuridica alla quale va ricondotta la specifica trasgressione; - per quanto riguarda la disciplina sanzionatoria in materia di autofatturazione e reverse charge (regolato dall’art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972 e previsto anche per le operazioni intracomunitarie, come quella in esame), occorre premettere che si tratta di un regime contabile che addossa ai destinatari della fatt ura, ossia ai committenti/cessionari (che diventano soggetti passivi dell'imposta) l’obbligo di assolvere l’IVA sull'operazione e, attraverso un meccanismo contabile (di doppia registrazione della fattura nel registro delle vendite e in quello degli acquisiti), riconosce loro il diritto di detrazione per un pari importo, per cui nessun pagamento è in concreto dovuto all'erario e, dunque, non si verifica, in linea di principio, alcun omessoversamento dell’imposta; - la violazione degli adempimenti previsti in materia di inversione contabile (regolata fino al 31.12.2007 dalla disposizione generale di cui all’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 2007, modificata dal 1.01.2008 dall’art. 1, comma 155, della l. n. 244 del 2007, che ha aggiunto all’art. 6 cit. il comma 9-bis, e poi oggetto di un articolato intervento normativo ad opera del d.lgs. n. 158 del 2015) non ha certamente natura meramente formale (Cass. n. 1690 del 20/01/2022; v. anche Sez.

U, n. 22727 del 20/07/2022);- questa Corte ha già condivisibilm ente affermato che , “ In tema diinversione contabile, c.d. "reverse charge ", le omissioni relative all'emissione dell'autofattura ed alle successive annotazioni, ove non abbiano riflessi sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o del versamento del tributo, configurano violazioni di carattere formale, poiché la normativa ha lo scopo di prevenire la violazione della procedura diinversione contabile, sì da evitare un pregiudizio all'esercizio delle attività di controllo, secondo una valutazione astratta e compiuta "ex ante", anche quando l'inosservanza degli adempimenti non abbia in concreto inciso sui versamenti e sulla determinazione dell'imponibile” (Cass. n. 24561 del 9/08/2022); - a tale proposito occorre evidenziare che anche la Corte di Giustizia ha ritenuto che il regime di “autoliquidazione” (istituito già con l’art. 21, par. 1, lett. d), direttiva n. 77/388/CEE) fosse idoneo ad assicurare la neutralità dell’imposizione, senza perdita del diritto di detrazione, sempreché gli obblighi sostanziali siano soddisfatti, e ciò anche se taluni obblighi formali sono stati invece omessi dai soggetti passivi (Corte di Giustizia, sentenza 11 dicembre 2014, in C-590/13, Idexx Laboratoires Italia, sentenza 17 luglio 2014, in C-272/13, Equoland; da ultimo, sentenza 18 marzo 2021, in C-895/19, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej), restando però salva la possibilità per il legislatore nazionale di «corredare gli obblighi formali dei soggetti passivi di sanzioni tali da incoraggiare questi ultimi a rispettare detti obblighi al fine di assicurare il corretto funzionamento del sistema dell’IVA», ferma la necessaria osservanza di criteri di proporzionalità (Corte di Giustizia, sentenza 26 aprile 2017, in C-564/15, Tibor Farkas, par. 59 e ss.; sentenza 2 luglio 2020, in C-835/18, SC Terracult SRL);- a conferma del fatto che le violazioni commesse in materia di adempimenti contabili connessi con il sistema di reverse charge non possono ritenersi meramente formali, come sostiene la Commissione regionale, e, quindi, vanno sanzionate, occorre richiama re , anche ai fini dell’eventuale applicazione del principio del favor rei da parte del giudice del rinvio (di cui si sarebbe , peraltro, già tenuto conto, secondo l’Agenzia ricorrente), l’ultima modifica normativa del la disciplina sanzionatori a in materia, introdotta dal d.lgs. n . 158 del 2015, che ha previsto una ipotesi di carattere generale (art. 6, comma 9-bis riformulato e con un trattamento sanzionatorio più mite), a sua volta distinta in tre fattispecie distinte e autonome, e alcuni regimi speciali (in particolare, i commi 9 bis .1, 9 bis .2 e 9 bis.3, non rilevanti ai fini del presente giudizio), “con una sempre più chiara traslazione sul piano sanzionatorio della reazione dell’ordinamento all’illiceità della condotta e con il contestuale riconoscimento della possibilità di detrazione dell’imposta” (Cass. n. 24561/2022 cit.) - in applicazione dei principi sopra richiamati, il motivo di ricorso va, dunque, accolto; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado territorialmente competente, in diversa composizione, per nuovo esame;

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia