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Ordinanza Interlocutoria — n. 27170/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation suspends tax audit case to allow simplified settlement under new 2022 tax law provisions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27170/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax dispute between the Revenue Agency and L.C. Distribution S.A.R.L. to facilitate a simplified settlement procedure. The parties contested tax liabilities and penalties regarding a company deemed effectively managed in Italy despite its formal seat in Monaco. The court halted proceedings to allow the parties to utilize the expedited settlement mechanism introduced by recent legislation.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; Art. 1, comma 186, della predetta legge: The court suspends the tax litigation to enable the parties to opt for the simplified settlement procedure provided by the new law.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax audit suspension effective seat determination administrative penalty reduction Cassation interlocutory order amministrazione delle finanze società estera responsabilità dell'amministratore

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Considerato che: La società, con istanza depositata in via telematica, ha chiesto, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , la sospensione della controversia,per avvalersi della definizione agevolata di cui al l’art .
Art. 1, comma 186, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Considerato che: La società, con istanza depositata in via telematica, ha chiesto, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n.
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Testo completo

uente ORDINANZAINTERLOCUTORIA suiricorsi iscritt i al n. 13709 /20 1 8 R.G. propost i da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, con domicilio legale in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge; –ricorrente principale ed intimata incidentale – contro L.C.DISTRIBUTION S.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, e LANDOZZI GIANLUCA, in quanto «considerato dall’Amministrazione finanziaria amministratore di fatto» della stessa società, difesi e rappresentati, per procura speciale, dal Prof. Avv.

Alessandro Giovannini, dall’ Avv. Luigi P. Murciano e dall’Avv. Valerio Cioni, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via degli Scipioni n. 268/a; –controricorrenti e ricorrenti incidentali – Esterovestizione avverso la sentenza della Commissione tributaria reg ionale d ella Toscana - sezione staccata di Livorno, n.952/10/2016, depositata il 24 maggio 201 6 . Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 settembre 2023 dal Consigliere Michele Cataldi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che non si è opposto alla sospensione; udita per l’Avvocatura generale dello Stato l’Avv.

Beatrice Fiduccia; udito per la parte controricorrente e ricorrenteincidentale l’Avv. Valerio Cioni; Rilevato che: 1.La L.C. DISTRIBUTION S.A.R.L., in persona del suo amministratore di diritto, e Gianluca Landozzi, in quanto ritenuto dall’Ufficio amministratore di fatto della medesima società, impugnò l’avviso d’accertamen to con il quale l’Agenzia delle entrate aveva imputato alla società i l reddito imponibile ai fini Ires ed Irap, oltre agli interessi ed alle sanzioni, relativo all’anno d’imposta 2007, sostenendo che la medesima società avesse solo formalmente sede nel principato di Monaco, ma fosse in realtà una compagine italiana estero-vestita, avente sede effettiva in Italia, presso il domicilio fiscale dell’amministratore di diritto Claudia Baronti e dell’assunto amministratore di fatto Gianluca Landozzi.

L’adita Commissione tributaria provinciale di Livorno accolse solo in parte il ricorso, rideterminando per diminuzione le sanzioni con applicazione della continuazione, e respingendolo per il resto. Proposto appello principale dalla società e dall’assunto amministratore di fatto della stessa, Gianluca Landozzi, nonché appello incidentale erariale, la Commissione tributaria regionaledella Toscana-sezione staccata di Livorno, con la sentenza di cui all’epigrafe, ha così provveduto: «In parziale riforma della decisione di primo grado della CTP dichiara legittimo l’avviso d’accertamento impugnato dalla parte contribuente; dovute le sanzioni nella misura minima; riconosciuti i costi relativi ai maggiori ricavi accertati.

Spese compensate.». Avverso la sentenza d’appello ha proposto r icorso per cassazione l’Amministrazione, affidandolo a tremotivi.La società contribuente e Gianluca Landozzi, in quanto «considerato dall’Amministrazione finanziaria amministratore di fatto» della medesima compagine, hanno resistito con controricorso al ricorso erariale (da considerarsi principale), proponendo a loro volta ricorso per cassazione (da considerarsi incidentale) avverso la medesima sentenza, affidato a tre motivi. L’Agenzia è rimasta intimata rispetto al ricorso incidentale.

Il Pubblico Ministerio, nella persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, con conclusioni scritte ha c hie sto di accogliere il secondo motivo di ricorso principale, assorbiti i restanti; accogliere il primo motivo di ricorso incidentale assorbiti i restanti; cassare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione. Considerato che: La società, con istanza depositata in via telematica, ha chiesto, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , la sospensione della controversia,per avvalersi della definizione agevolata di cui al l’art . 1, comma 186,della predetta legge.

P.Q.M.

Sospende il giudizio sino al 10 ottobre 2023 e r