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Ordinanza Interlocutoria — n. 27168/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings until October 10, 2023, pending the taxpayer's request for simplified tax definition.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27168/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation granted a procedural suspension of the tax dispute between the Revenue Agency and Gianluca Landozzi until October 10, 2023. The taxpayer requested this delay under Article 1, Paragraph 197 of Law No. 197/2022 to utilize a simplified tax definition procedure. The court ordered the suspension because the taxpayer formally requested it and deposited the necessary documents by the statutory deadline.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022 n. 197; The court must suspend tax proceedings until October 10, 2023, if the taxpayer requests the simplified definition procedure and submits the required documents by that date.

Parole chiave

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simplified tax definition procedural suspension Revenue Agency tax dispute Law 197/2022 sospensione della riscossione fiscale ricupero d'imposta differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022 n. 197
Con istanza depositata il 27 luglio 2023 il controricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 197, legge29 dicembre 2022 n.
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Testo completo

NZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3301/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura g enerale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, –ricorrente – contro LANDOZZI GIANLUCA, domiciliato ex lege in Roma, piazz a Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentato e difeso dagli Avv. Alessandro Giovannini e Valerio Cioni, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. TOSCANA, SEZIONE STACCATA DI LIVORNO,n. 36/2013 , depositata il 10 maggio 2013; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del19 settembre 2023 dal Consigliere Rosanna Angarano; IRPEFAVVISO ACCERTAMENTOdato atto che il Sostituto Procuratore Generale, Giuseppe Locatelli,non si è opposto alla sospensione; sentiti l’avv. dello Stato Beatrice Fiduccia per la ricorrente e l’Avv. Valerio Cioni per ilcontroricorrente. Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti diGianluca Landozzi, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. che, invece, aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2004,erano stati recuperati a tassazionemaggiori redditi.

2. Con istanza depositata il 27 luglio 2023 il controricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 197, legge29 dicembre 2022 n. 197 . Considerato che:

1. L’art. 1, comma 197, legge cit. prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata».

2. Stante l’espressa istanza, occorre procedere in conformità.

P.Q.M.

Sospende il processo sino al 10 ottobre 2023 e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Rom